Come fare perAdempimenti

Assegno unico ai figli, l’aiuto ponte si calcola con l'Isee

di Nadia Parducci

  • Quando Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021

  • Cosa scade Domanda per richiesta all'Inps

  • Per chi Nuclei familiari che non abbiano diritto agli Anf

  • Come adempiere Invio dell'istanza in forma telematica

1In sintesi

Il Dl 79/2021 ha introdotto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 l’assegno temporaneo per i figli, calcolato per le famiglie con figli da 0 a 18 anni, a cadenza mensile.

Con il messaggio 2371 del 22 giugno 2021, l’Inps fornisce le prime indicazioni sull’assegno temporaneo per i figli minori.

Dal 1° luglio 2021, dunque, sono previste le seguenti nuove misure di aiuto alle famiglie con figli:
1. assegno unico per i figli, temporaneo luglio - dicembre 2021, per lavoratori e pensionati autonomi, disoccupati senza indennità, coltivatori diretti, (categorie non hanno diritto agli Anf), con il limite di reddito Isee a 50mila euro;
2. aumento degli assegni al nucleo familiare anche detti Anf erogati direttamente in busta paga dai datori di lavoro a: lavoratori dipendenti, disoccupati in Naspi, lavoratori in cassa integrazione, pensionati ex dipendenti.

Da luglio 2021 fino a dicembre 2021 saranno oggetto di maggiorazioni straordinarie pari a 37.5 euro per ciascun figlio minore che diventano 55 a partire dal 3 figlio.

2I soggetti beneficiari

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

In sintesi la misura ponte in atto a partire dal 1° luglio 2021 riguarda una platea di beneficiari circoscritta: solo coloro che non percepiscono già assegni familiari, come lavoratori autonomi e disoccupati.

Dal 2022 invece, con la riforma fiscale, diventa strutturale e universale.

L’assegno sarà ricevuto tutti i mesi dai nuclei familiari che hanno un figlio fino a 21 anni a carico; avranno diritto al sussidio universale tutte le famiglie con figli a carico fino a 21 anni.

In particolare ne beneficeranno:
sia alle famiglie con lavoratori autonomi;
sia alle famiglie con disoccupati e incapienti.

3La domanda

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio in via telematica attraverso i seguenti canali:
portale web, utilizzando l’apposito servizio disponibile sul sito www.inps.it, se si è in possesso di codice Pin oppure di Spid o di Carta di identità elettronica o di Carta Nazionale dei Servizi;
Contact Center Integrato, chiamando il numero gratuito da rete fissa o da rete mobile a pagamento;
gli Istituti di patronato.

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

I beneficiari dell’assegno unico avranno comunque tempo fino al 30 settembre per fare richiesta al fine di ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio 2021.

Nel caso di domande inviate successivamente alla scadenza del 30 settembre 2021, si otterrà l’assegno solo a partire dal mese successivo.

Se durante il periodo in cui si riceve l’assegno temporaneo si verificano variazioni della situazione familiare, sarà necessario chiedere un nuovo Isee e inviare una nuova domanda di assegno unico.

4Come calcolare gli importi spettanti

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee. Gli importi spettanti si riducono al crescere del livello dell’Isee.

L’assegno sarà garantito con Isee fino a 50mila euro.

Avranno diritto all’importo massimo di 167,5 euro al mese per figlio (217,8 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli minori) i nuclei familiari con Isee fino a 7.000 euro.

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30 per cento. L’importo dell’assegno erogato sarà sempre maggiorato di 50 euro in caso di figli disabili.

Per sempio, per i nuclei familiari con Isee da 39.900 a 40.000 euro l’importo massimo sarà di 30 euro al mese per figlio (40 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli minori).

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

L’Isee è l’unico parametro per calcolare l’importo dell’assegno unico per i figli.

Nella prima fase ponte fino al 31 dicembre 2021, bonus e detrazioni restano in vigore per chi già percepisce gli assegni familiari, cioè per i lavoratori dipendenti. A loro viene destinata una maggiorazione degli assegni familiari di:
37,50 euro al mese per ogni figlio per le famiglie con uno o due figli;
70 euro al mese per ogni figlio per le famiglie con tre o più figli.

5La modalità erogazione

L’assegno viene accreditato sul conto corrente del richiedente, anche se cointestato con altra persona.

In caso di affidamento condiviso (con genitori divorziati o separati), l’assegno sarà versato a ciascuno dei due genitori nella misura del 50%. Il richiedente che è genitore unico (vedovo, affidatario in via esclusiva, ecc.) avrà il 100% dell’assegno.

Inoltre, come recita l’articolo 4 del decreto: “per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, l’Inps corrisponde d’ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, l’assegno di cui all’articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità”.

6Compatibilità ed esenzione da tassazione

Nelle more dell’attuazione della legge 46/2021 l’assegno temporaneo è compatibile con:
il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
l’assegno di natalità;
il premio alla nascita;
le detrazioni fiscali;
gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.

L’Inps corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo ai nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del reddito di cittadinanza.

L'assegno unico non concorre a formare la base imponibile dell’Irpef.

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