Controlli e liti

Contenzioso, mediazione abolita e dispositivo letto già in udienza

Contrariamente alla recente riforma, è possibile chiedere l’udienza da remoto. Definizione agevolata per le liti pendenti e revisione degli organici

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Abrogazione della mediazione e comunicazione dell'esito dei giudizi di merito al termine dell'udienza. Sono queste alcune delle principali novità che dovrebbero interessare il contenzioso tributario e che emergono dalla bozza di delega sulla riforma fiscale.

L’abrogazione

La mediazione (articolo 17 bis, Dlgs 546/1992) viene abrogata e quindi tutti i ricorsi introduttivi, a prescindere dal loro valore, andranno iscritti entro i successi 30 giorni dalla notifica, presso la competente Cgt, senza attendere più gli ulteriori 90 giorni previsti per il tentativo di accordo.

Aldilà del fatto che la legge 130/2022 di riforma della giustizia tributaria sembrava, al contrario, rafforzare tale istituto (con la previsione di una maggiorazione delle spese legali e addirittura una possibile responsabilità erariale del funzionario in determinate ipotesi), l'abrogazione della mediazione appare la logica e necessaria conseguenza della sua inutilità. Anche se non sono mancati casi in cui effettivamente taluni uffici legali dell'agenzia delle Entrate abbiano rettificato quanto inizialmente preteso dall'ufficio controlli della stessa sede, nella stragrande maggioranza si è assistito ad un (ovvio) avallo del provvedimento e quindi ad una duplicazione del tempo per il tentativo di raggiungere un accordo (già inutilmente tentato in precedenza con l'ufficio controlli).

Comunicazione dispositivo

Una novità molto interessante è invece la comunicazione del dispositivo alle parti nella stessa udienza. Se veramente applicata, consentirebbe non solo di conoscere l'esito del giudizio al termine dell'udienza e non dopo mesi o addirittura anni, ma, soprattutto, contribuirebbe a dare maggiore credibilità alla decisione del collegio. Attualmente, infatti, la lunga attesa tra l'udienza e la comunicazione contribuisce al convincimento (si spera errato) che al momento della discussione in udienza non vi sia un'approfondita conoscenza degli atti di causa, potendosi rinviare l'esito a un momento successivo.

Affinchè la nuova previsione venga attuata, andrebbero previste sanzioni in caso di inadempimento. Il rischio infatti è che si replichi quanto già avviene per le udienze cautelari per le quali l'obbligo già vigente di comunicazione immediata viene di sovente eluso. A fronte di tale comportamento, l'ordinamento non offre alcuna tutela.

Le altre novità

Gli altri interventi previsti dall'articolo 19 della delega non hanno un particolare impatto sostanziale per il contribuente. Sono:

la possibilità di richiedere, anche solo a richiesta di una parte, l'udienza da remoto (proprio il contrario di quanto previsto qualche mese fa con la legge 130);

l'informatizzazione della giustizia tributaria;

la previsione (per ora molto generica) di «definizione agevolata» delle liti pendenti, della revisione della “geografia” e degli organici delle corti tributarie.

Quello che serve

Vi è da sperare che interventi di maggiore sostanza che impattano sul contenzioso tributario siano attuati ottemperando ad altre disposizioni della delega. Né quanto ora previsto dall'articolo 19 né quanto già attuato con legge 130/2022 risponde alle vere esigenze lamentate da anni dai contribuenti.

Più in concreto, vi è la necessità che, quando le pretese erariali non siano veramente provate ma solo presunte (ove una simile presunzione non sia prevista da una norma), i giudici, di qualunque grado abbiano il coraggio di annullare gli atti impositivi ancorchè via sia la “sensazione” (non provata) della fondatezza della pretesa erariale e soprattutto di condannare alla refusione delle spese la parte pubblica, in egual misura di come avviene in caso di soccombenza del contribuente.

Un importante segnale sembrava il nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992, introdotto dalla legge 130/2022. Ma, dopo questi primi mesi, sia la Cassazione sia molti giudici di merito paiono dagli più un valore enunciativo che sostanziale.

Del resto, se la delega ora ritiene necessaria una norma sulla limitazione della “presunzione” della distribuzione ai soci di società a ristretta base in caso di maggior imponibile accertato, nonostante l'articolo 7, comma 5-bis non lo consentirebbe (non c’è una presunzione normativa in tal senso), si deduce che anche l'attuale legislatore non ha molte speranze sulla valenza sostanziale del comma 5-bis.

A questo punto, vi è solo da auspicare che nell'esercizio della delega (ad esempio sulla revisione dello statuto del contribuente o delle procedure di accertamento) vengano previsti interventi in questo senso, altrimenti, ancora una volta si è persa l'occasione per equilibrare le posizioni delle parti in causa.

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