Imposte

Crisi d’impresa, la transazione fiscale contrasta con la priorità relativa

Il debitore non può derogare all’ordine delle cause legittime di prelazione. Ultrattività della prelazione inapplicabile per i crediti fiscali e contributivi

Nell’ambito del concordato preventivo in continuità aziendale l’articolo 84, comma 6, del Codice della crisi, introduce la regola della priorità relativa (Rpr).

La priorità relativa

La priorità relativa costituisce regola distributiva di diritto sostanziale che consente al debitore di destinare ai creditori il valore eccedente quello di liquidazione (valore di ristrutturazione) senza rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione, purché il soddisfacimento di ciascuna classe di creditori sia almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e «più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore».

Questo trattamento «più favorevole» per la classe poziore sulle fonti eccedenti il valore di liquidazione assicura ai creditori che godono di prelazione nella liquidazione una sorta di “ultrattività moderata” della prelazione; il privilegio che i creditori avrebbero sul patrimonio (a valori di liquidazione) si proietta sul maggior valore di ristrutturazione attribuendo loro un trattamento differenziato preferenziale rispetto ai creditori che risulterebbero successivi nella distribuzione del valore di liquidazione.

Si tratta, per il valore di ristrutturazione eccedente il valore di liquidazione, di una regola distributiva intermedia tra la distribuzione indifferenziata tra i creditori e quella – prevista dal successivo comma 7 dell’articolo 84 del Codice della crisi, sempre in tema di concordato in continuità ma per i soli crediti di lavoro subordinato – che richiede il loro soddisfacimento integrale; regola, quest’ultima, non dissimile dalla priorità assoluta (Apr), che assicura ai titolari di questi crediti il soddisfacimento integrale ancorchés le fonti eccedano il valore di liquidazione, alla stregua di una «ultrattività assoluta» della prelazione (si veda la sentenza n. 10884/2020 della Corte di cassazione).

Analogamente, l’articolo 112, comma 2, lettera b), del Codice della crisi dispone, ai fini della omologazione del concordato, che i creditori inclusi nelle classi eventualmente dissenzienti ricevano un trattamento conforme alla regola della priorità relativa. Le disposizioni previste dall’articolo 84 e dall’articolo 112 appena citate sono, pertanto, fra loro coerenti.

La transazione fiscale

L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 88 stabilisce per i crediti tributari e contributivi oggetto di transazione fiscale una regola diversa.

I crediti aventi natura chirografaria, non solo ab origine, ma «anche a seguito di degradazione per incapienza», non possono essere trattati in modo differenziato rispetto a quelli degli altri crediti chirografari («il trattamento non può essere differenziato»), salvo che vi sia suddivisione in classi dei creditori chirografari e in tal caso questi crediti ricevono lo stesso trattamento della classe di chirografi con miglior trattamento.

Questa disposizione – introdotta dall’articolo 3 del decreto legge 125/2020 – esclude, pertanto, che ai crediti fiscali e contributivi possa essere assicurata sul valore di ristrutturazione (una volta esaurito il valore di liquidazione) una ultrattività alla prelazione sulle fonti concordatarie eccedentarie il valore di liquidazione, imponendo un trattamento indifferenziato di questi crediti.

Nel caso in cui crediti privilegiati di grado superiore a quelli fiscali (o contributivi) debbano essere in tutto o in parte degradati per incapienza, il trattamento della quota chirografaria del primo creditore insoddisfatto a cui è offerto il soddisfacimento più elevato condizionerà il trattamento di tutti i crediti successivi (necessariamente degradati), a differenza delle disposizioni degli articoli 84, comma 6, e 112, comma 2, lettera b), del Codice della crisi di impresa che invece impongono di attribuire ai crediti (anche fiscali) degradati un trattamento peggiore di quello riservato ai crediti privilegiati degradati di rango superiore.

L’esempio

Si consideri esemplificativamente il caso di crediti privilegiati di cui siano titolari Sace, Inps, agenzia delle Entrate (ritenute e Iva) e agenzia delle Dogane per dazi (articolo 2783-ter del Codice civile), tutti degradati al chirografo per incapienza.

In base agli articoli 88 e 112 del Codice della crisi il loro trattamento dovrebbe essere graduato per la quota chirografaria (ad esempio: 14% per Sace, 12% per Inps, 10% per ritenute per agenzia delle Entrate e 8% per Iva e dazi, rispettivamente Agenzie delle Entrate e Agenzia delle Dogane).

In base all’articolo 88, comma 1, ultimo periodo, del Codice della crisi il credito delle agenzie fiscali non potrebbe invero ricevere un trattamento differenziato rispetto a quello attribuito a tutti gli altri crediti chirografari (ancorché per degrado), con la conseguenza che Sace, Inps e Fisco dovrebbero essere trattati nella medesima misura. Ne discende, quindi, un conflitto tra le norme citate.

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