Controlli e liti

Contabilità semplificata, rimanenze distinte per categorie omogenee

di Antonio Orlando

Il regime di contabilità semplificata adottato dalle «imprese minori» (articolo 18 Dpr 600/1973) non le esonera dall’indicare il valore delle rimanenze distinto per categorie omogenee, formate da i beni del medesimo tipo e della medesima qualità. È questo uno dei principi ribaditi dalla Cassazione con l’ ordinanza 5780/2018 (presidente Locatelli, relatore D’Orazio).

La vicenda trae origine da un atto di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate contestava a un imprenditore in contabilità semplificata l’omessa tenuta ed esibizione dei prospetti delle rimanenze iniziali e finali dell’esercizio 2002 previsti dell’articolo 62, comma 1, del Dpr 597/1997, procedendo alla rideterminazione di maggiori imposte dirette.
Il contribuente presentava ricorso in Commissione tributaria provinciale, ottenendo l’accoglimento parziale delle proprie doglianze, con la riformulazione della pretesa fiscale nella sola sanzione pecuniaria irrogata per l’omessa compilazione del suddetto prospetto.

La decisione dei giudici provinciali veniva, successivamente, confermata anche dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, avverso alla quale, il contribuente presentava ricorso dinnanzi alla Cassazione. Nel motivo di impugnazione, il ricorrente deduceva l’erronea interpretazione ed applicazione della norma, richiamando la sentenza della Cassazione 4307 datata 8 aprile 1992. In tale sede i giudici di legittimità avevano ritenuto sufficiente, in caso di contabilità semplificata, l’annotazione nel registro degli acquisti del solo valore globale delle rimanenze. La necessità del dato analitico previsto dall’articolo 62, comma 1, del Dpr 597/1997 si è ritenuto valevole solo per i contribuenti in contabilità ordinaria. La sentenza menzionata dal contribuente, tuttavia, rappresenta un caso isolato, il cui orientamento giurisprudenziale è stato ampiamente superato da pronunce successive (fra le altre, sentenze 22174/2006, 9946/2003 e 11515/1997), favorevoli all’applicazione dell’articolo 62, comma 1, del Dpr 597/1997 anche alle «imprese minori».

In linea con i principi già riportati nelle ultime pronunce, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del contribuente, concludendo che il disposto dell’articolo 18 del Dpr 600 del 1997 rappresenta una disciplina formale, in quanto stabilisce solo gli oneri da osservare affinché le rimanenze siano rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa. Il «contenuto sostanziale» relativo alla valutazione delle rimanenze è, invece, stabilito dall’articolo 62 del Dpr 597 del 1973, con la distinzione per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualità. Pertanto, è evidente come la nozione tributaria di «rimanenza» intesa dal legislatore, non può essere rappresentata da un «incontrollabile valore globale», ma deve essere necessariamente espressa da un’«articolazione di beni per tipi, qualità e valore unitario».

Cassazione, ordinanza 5780/2018

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