Imposte

Visto sul 730, per le spese sanitarie controlli solo sui documenti alla base delle modifiche

Per gli altri oneri detraibili e deducibili la modifica di una sola voce impone all’intermediario di riscontrare e conservare l’intera documentazione a supporto

Per Caf e professionisti arrivano quest’anno alcune timide semplificazioni dei controlli sui documenti per il 730, ma le verifiche da compiere restano articolate. Gli intermediari rilasciano il visto di conformità sul 730 e sono tenuti una serie di riscontri documentali che riguardano, tra l’altro:

- la Cu e le altre certificazioni che documentano le ritenute;

- la documentazione degli acconti versati/trattenuti, o eventuali eccedenze di imposta dell’anno precedente;

- il rispetto delle condizioni e dei massimali per spese detraibili e deducibili, e anche per gli oneri pluriennali (ad esempio, bonus edilizi per spese sostenute ante 2022).

In generale, quando ci si avvale dell’intermediario, i controlli formali del Fisco sono fatti presso quest’ultimo, che quindi deve conservare la documentazione esaminata. L’estensione dei controlli, tuttavia, dipende dalla accettazione o modifica dei dati precaricati.

Modello accettato senza modifiche

Se non si apportano variazioni (il che deve risultare da dichiarazione del contribuente, conservata dal Caf/professionista), non è più obbligatorio per l’intermediario controllare i documenti di spesa: si assume il valore trasmesso al Fisco da terzi (farmacie, strutture sanitarie, banche, assicurazioni, scuole e così via).

Modello modificato

Il livello di complessità aumenta se le modifiche incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta (ad esempio inserendo maggiori oneri, o spostando una spesa sanitaria dalla detrazione alla deduzione).

Se la precompilata modificata è presentata autonomamente via web dal contribuente o tramite sostituto, il controllo formale – presso il contribuente – riguarderà solo le variazioni. Se, tuttavia, le modifiche sono fatte avvalendosi di Caf e professionisti, per questi soggetti scatta l’obbligo di controllare tutti i documenti degli oneri, compresi quelli già presenti in precompilata e non modificati.

Per gli intermediari, pertanto, la semplificazione è di scarsa portata: tra errori di trasmissione, spese non soggette a invio e oneri scartati dal Fisco, i casi in cui sarà possibile l’invio senza modifiche saranno davvero pochi.

Modifiche alle spese sanitarie

Solo per le spese sanitarie quest’anno c’è una vera semplificazione: in caso di modifiche, i controlli formali riguarderanno solo i documenti da cui sono scaturite le variazioni, mentre non è richiesta la conservazione della documentazione delle spese sanitarie già presenti in precompilata.

Il controllo sulle modifiche è fatto – recita l’articolo 5 del Dlgs 175/2014 - «prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente»: la verifica dell’intermediario riguarda infatti «la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata».

Ad esempio, se l’importo della spesa precaricato dalle Entrate è 1.000 euro e il contribuente ritiene di poter detrarre altri 100 euro, è solo sulla documentazione a supporto di questi 100 euro che potrà essere svolto il controllo documentale. Naturalmente, se il contribuente presenta all’intermediario il documento di spesa relativo ai 100 euro, questi dovrà controllare che tale cifra non sia già compresa nei 1.000 euro, e per farlo dovrà risalire alla composizione di questo importo. Per questa finalità, in alternativa alla documentazione di supporto (scontrini, fatture eccetera), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibile nel sistema Tessera sanitaria (Sts), corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante la corrispondenza con quanto scaricato dal Sts ( o dalla precompilata).

Detto ciò, il Caf o professionista devono conservare copia dei documenti relativi alle modifiche (i 100 euro, nel nostro esempio), o solo “prenderne visione” come dice la legge? Il testo normativo non è chiarissimo. Si tratta di dati sensibili, per i quali è incerta la base giuridica del trattamento: la legge parla di “presa visione”, ma le istruzioni al 730 (pag. 4) danno per scontato che le copie relative agli oneri modificati vadano conservati, perché i controlli avvengono presso l’intermediario: meglio tenerne copia, con specifico consenso del contribuente ai sensi del Gdpr.

I requisiti soggettivi

I controlli sui requisiti soggettivi per le detrazioni e deduzioni (destinazione dell’immobile a prima casa, familiari a carico, e così via) sono controllati presso il contribuente: al professionista/Caf basta una dichiarazione sostitutiva del contribuente, di cui non è tenuto a verificare la veridicità.

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