Controlli e liti

Violazioni fiscali fraudolente ammesse al ravvedimento

L’Agenzia formalizza un cambio di orientamento già comunicato in passato. Resta qualche dubbio sulla commisurazione della sanzione ridotta

di Antonio Iorio

Anche le violazioni tributarie fraudolente sono ravvedibili. A formalizzare il cambio di orientamento dell’agenzia delle Entrate, dopo averlo già comunicato qualche anno fa nel corso del Telefisco 2020, è la circolare 11/E del 12 maggio. In passato, fino alla risposta fornita nel corso del citato Telefisco 2020, l’Agenzia aveva sempre escluso la possibilità di ravvedere questo tipo di violazioni. Tale chiusura era stata anche esposta nel corso del precedente Telefisco 2018. Essa traeva origine dalla (datata) circolare 180/1998 secondo cui con il ravvedimento operoso non si potevano regolarizzare infedeltà dichiarative riconducibili a condotte fraudolente, come l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

In realtà il Dlgs 74/2000 modificato a decorrere dal 25 dicembre 2019 prevede che attraverso il ravvedimento operoso sia possibile conseguire la non punibilità anche dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante operazioni inesistenti e con altri artifizi, come già avviene da vari anni per l’infedele e omessa dichiarazione.

In dettaglio, la non punibilità ricorre allorché i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso a condizione che l’autore del reato regolarizzi la propria situazione prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. L’eventuale regolarizzazione in un momento successivo (ma prima dell’apertura del dibattimento) comporta invece benefici in termini di riduzione della pena, accesso al patteggiamento, non applicazione delle misure accessorie, ecc.

La circolare prende ora ufficialmente atto delle “novità” legislative, ammettendo – anche con specifico riferimento alle fattispecie di dichiarazione fraudolenta – la possibilità di effettuazione del ravvedimento operoso.

Resta invece qualche dubbio sulla commisurazione della sanzione ridotta in queste ipotesi di ravvedimento su cui il documento di prassi non è molto chiaro. È noto infatti che il ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997) comporta una differente riduzione percentuale della sanzione a seconda del momento in cui viene seguito. In base all’articolo 13 la riduzione è applicata al minimo edittale previsto per la specifica violazione.

Nel caso della dichiarazione fraudolenta mediane utilizzo di false fatture, e comunque in tutti casi in cui la violazione è realizzata con l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, alla sanzione per dichiarazione infedele (sanzione minima del 90%) si applica l’aumento della metà della pena (quindi 90 + 45= 135%).

La circolare di 11/E al riguardo (punto b paragrafo 3) sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo perché il passaggio non è particolarmente chiaro) operare un distinguo: se la violazione è stata constatata, la riduzione della sanzione per il ravvedimento va commisurata tenendo conto dell’aggravante (quindi 1/5 del 135%); in assenza invece di constatazione dovrebbe trovare applicazione la sanzione edittale minima (90%) senza aggravante della metà.

Il documento infatti pare sostenere l’applicazione dell’aggravante solo in presenza di constatazione della violazione fraudolenta e non quindi di regolarizzazione antecedente.

Stante la delicatezza della questione e, soprattutto, i benefici in sede penale che conseguono a un ravvedimento prima dell’avvio del controllo, sarebbe auspicabile un’ulteriore puntualizzazione di questo aspetto onde evitare che la regolarizzazione venga ritenuta non valida.

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