Imposte

Imposta proporzionale per società di capitali e di persone

Tassazione senza differenze in base alla forma giuridica. Rafforzamento del principio di derivazione del reddito fiscale dal bilancio

di Luca Gaiani

Reddito di impresa con aliquota unica proporzionale sia per le società di capitali che per le imprese personali. Il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale prevede l’introduzione di una tassazione separata delle aziende, indirizzata all’oggetto e non più al soggetto che produce il reddito. Si rafforzerà ulteriormente il principio di derivazione del reddito fiscale dalle risultanze del bilancio civilistico e si dovranno ridurre le variazioni fiscali per costi in tutto o in parte indeducibili. Per l’Irap, in arrivo una progressiva eliminazione trovando però altre forme di finanziamento del sistema sanitario.

Il principio fondamentale della futura tassazione delle imprese, come delineato nel disegno di legge delega, è costituito dalla necessità di colpire il reddito in modo uniforme, e ad aliquota proporzionale, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto titolare dell’azienda. Questo principio è finalizzato ad eliminare distorsioni della scelta del tipo di società (di persone o di capitali) basate sulla mera convenenza fiscale, posto che gli attuali regimi guardano al soggetto che produce il reddito anziché al tipo di reddito prodotto.

Si tratta di un obiettivo già posto in passato, ma che, per diverse ragioni, non ha mai trovato effettivo sbocco in una modifica del sistema. La legge di Bilancio 2017, si veda anche l’articolo a lato) introdusse un sistema di tassazione proporzionale (la cosiddetta Iri) con aliquota pari a quella dell’Ires, su base opzionale, per il reddito prodotto da imprese individuali e società di persone. La norma, che favoriva le società che trattengono gli utili per reinvestirli in azienda, anziché distribuirli, garantiva un uguale trattamento alle imprese personali rispetto alle Srl e alle Spa. L’Iri fu in un primo momento rinviata e poi del tutto cancellata, senza mai entrare in vigore, dalla legge 145/2018. Per poter funzionare adeguatamente, la futura tassazione separata del reddito delle aziende dovrà essere strutturata con modalità che, oltre ad evitare salti di imposta nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, siano semplici e chiare.

Derivazione rafforzata

Per i soggetti Ires il cui bilancio è sottoposto alla disciplina dei principi contabili, si prevede l’estensione della derivazione rafforzata (e dunque della valenza fiscale dei criteri di valutazione fissati dal Codice civile) anche ad aree, come la determinazione dei piani di ammortamento, che oggi ne sono escluse.

L’avvicinamento degli ammortamenti fiscali a quelli basati sulla vita utile dei beni (criterio contabile) passerà ragionevolmente attraverso una revisione dei coefficienti ministeriali che sono tuttora stabiliti da un decreto di oltre trenta anni fa.

In questo senso è auspicabile che venga emanata una tabella che, oltre a far testo per il fisco, possa anche guidare il redattore del bilancio. Altri punti dove si sente la necessità di avvicinare l’imponibile alle risultanze del bilancio riguardano le valutazioni delle rimanenze e in particolare il loro abbattimento ai valori di mercato (al di sotto del costo) dato che le regole del testo unico sono in parte disallineate rispetto ai principi contabili.

Costi indeducibili

La riforma dell’Ires dovrà inoltre prevedere l’eliminazione, o quanto meno la riduzione, delle variazioni in aumento e in diminuzione, con adeguamento ai sistemi di altri paesi europei.

Il pensiero va subito ai tanti casi di costi che la legge fiscale impone di rendere indeducibili in via definitiva (auto, telefoni, rappresentanza) o temporanea (manutenzioni). Il richiamo alle regole europee impedirà di eliminare i vincoli alla deduzione degli interessi passivi (richiesti dalla direttiva Atad), ma l’occasione potrebbe essere buona per introdurre una soglia, consentita a livello comunitario, al di sotto della quale la norma non opera.

Il disegno di legge delega prevede anche il graduale superamento dell’Irap. La necessità, pure prevista dalla norma, di garantire il finanziamento del sistema sanitario, fa intravedere l’introduzione di una addizionale dell’Ires o comunque di un tributo regionale che gravi sulla stessa identica base imponibile dell’imposta sul reddito di impresa. Senza dunque più la necessità di doppi conteggi e doppie dichiarazioni.

LE MISURE IN SINTESI

1

REDDITO D’IMPRESA

Obiettivo neutralità

Su Ires e tassazione del reddito di impresa il Ddl delega si pone l’obiettivo di garantire la coerenza complessiva del sistema di tassazione del reddito d’impresa con il sistema di imposizione personale dei redditi di tipo duale. Di conseguenza, il Ddl punta a un’unica aliquota proporzionale di tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa anche nella prospettiva di rimuovere gli ostacoli alla crescita dimensionale delle realtà produttive più piccole. I decreti delegati saranno, quindi, chiamati a limitare le distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale, garantendo la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese.

2

FISCO-BILANCI

Valori più vicini

Il percorso verso semplificazione e razionalizzazione dell’Ires, finalizzato alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, passerà anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti.

3

L’IMPONIBILE

Revisione delle variazioni

Nel pacchetto di interventi delineati dal Ddl delega compare anche la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all’utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile. In questo caso, l’obiettivo è un adeguamento ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche con un maggior allineamento a quanto previsto nei principali Paesi Ue.

4

REDDITI DI CAPITALE

Tassazione proporzionale

Il Ddl delega punta a una stessa aliquota proporzionale applicata ai redditi derivanti dall’impiego di capitale, anche nel mercato immobiliare, e dall’impiego di capitale nelle attività di impresa e lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli che pagano l’Ires. Questo potrebbe portare nella futura attuazione a una rinascita dell’Iri (imposta sul reddito dell’imprenditore), magari estendendola anche ai professionisti e rendendo indifferente dal punto di vista fiscale l’utilizzo di un’associazione professionale o di una società di capitali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©