Imposte

Affitti brevi via internet con obbligo di comunicazione

di Alessandro Galimberti

Tracciare e tassare i profitti di chi vende attraverso piattaforme digitali e chiudere i varchi dell’elusione fiscale “digitale” transfrontaliera.

Il primo, ma non unico target della Direttiva Dac 7 (Ue 2021/514) sulla cooperazione amministrativa fiscale - schema di dlgs approdato nel Consiglio dei ministri di ieri - sono i proprietari di immobili per affitti brevi conclusi via internet, ma l’obiettivo di politica generale è l'introduzione di «obblighi di comunicazione» al Fisco a carico dei gestori di piattaforme digitali, che diventano in sostanza intermediari obbligati anche nei confronti dell’agenzia delle Entrate.

I gestori dei market virtuali saranno infatti tenuti a raccogliere e verificare le informazioni sui venditori presenti sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento dell’attività nei confronti dei clienti, e a comunicarli poi al fisco. In particolare dovranno essere raccolti nome e cognome, indirizzo principale, il numero di identificazione fiscale rilasciato al venditore dal paese dove è registrato o, nel caso di aziende, la ragione sociale, l’indirizzo principale, il numero di identificazione fiscale con l’indicazione dello Stato membro di rilascio. il numero di partita Iva (se c’è), la presenza eventuale di stabile organizzazione in Italia o in altro paese membro tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione.

Il mercato degli affitti brevi dovrà subito adeguarsi alla raccolta di «informazioni sui beni immobili in locazione». Il gestore della piattaforma di incontro tra domanda e offerta deve acquisire l’indirizzo di tutte le proprietà inserzionate e, se disponibile, il numero di iscrizione al registro catastale (o il dato identificativo equivalente) previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’immobile si trova.Se il locatore è una società che ha fatto oltre duemila operazioni di affitto di immobili,il gestore della piattaforma acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestano la proprietà dei beni immobili locati.

Restano esclusi da questi obblighi di tracciamento solo gli Stati - quando parti di una transazione economica -, le società il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari, e infine un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha fatto concludere meno di 30 affitti e l’importo totale del corrispettivo non supera 2.000 euro/anno.

I gestori di piattaforme devono comunicare all’agenzia delle Entrate le informazioni richieste entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state svolte le operazioni (a partire dall’anno 2024). Se ci sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione allo stesso venditore, l’esonero scatta a chi riesce a provare che le informazioni sono state comunicate alle Entrate da un altro gestore di piattaforma.

Molto dettagliate le informazioni che la piattaforma deve inviare alle Entrate: l’identificativo del conto finanziario del venditore (locatore), il nome del titolare del conto su cui è versato il corrispettivo se diverso dal venditore, e ogni altra informazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone sul titolare del conto. Ancora, il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre e il numero di attività in relazione alle quali il corrispettivo è stato pagato. Per gli affitti brevi serve anche l’indirizzo di ciascuna proprietà immobiliare inserzionata, il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre e il numero di attività prestate in riferimento a ciascuna proprietà, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione.

Le sanzioni per (ogni) mancata comunicazione vanno da 3 mila a 31.500 euro, che scendono nella forchetta tra 1.000 e 10.000 in caso di incompleta trasmissione di dati pertinenti.

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