Imposte

Trust trasparente, deroga al principio di territorialità

La tassazione in Italia anche per trust opachi in Stati a fiscalità privilegiata. Le Entrate, dopo 12 anni, stringono le maglie sulla fiscalità diretta

di Antonio Longo e Antonio Tomassini

A distanza di 12 anni dall’ultima circolare in materia di fiscalità del trust (61/E/2010), i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 34/E dello scorso 20 ottobre – a conclusione della consultazione durata 14 mesi – consentono di ripercorrere il regime applicabile ai fini dell’imposizione diretta.

Il punto di partenza rimane la riconosciuta soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi (articolo 73, Tuir).

Trust trasparenti e opachi

Nel caso di trust trasparenti, ovvero quando il beneficiario è “puntualmente individuato” e può pretendere dal trustee l’assegnazione di parte del reddito, il reddito è tassato in capo al beneficiario indipendentemente dall’effettiva percezione.

Al contrario, nel caso di trust opaco, ovvero trust senza beneficiari di reddito individuati, la tassazione si applica in capo al trust quale soggetto passivo Ires.

Trust residenti e non

Per i trust residenti in Italia (sia commerciali sia non commerciali) tutti i redditi, ovunque prodotti, sono tassati. Viceversa, per i trust non residenti, la regola è che solo i redditi prodotti in Italia sono soggetti a tassazione.

L’Agenzia esplicita, tuttavia, due eccezioni:
1. il caso del beneficiario italiano di trust trasparente ;
2. il caso dei trust opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

In queste ipotesi, tutti i redditi del trust sarebbero tassati in Italia, inclusi quelli prodotti all’estero, in deroga al criterio di territorialità ex articolo 23, Tuir. L’Agenzia ritiene, quindi, superati i chiarimenti forniti nella circolare 48/E/2007, che andavano nella (in verità più convincente) direzione opposta.

Resta inteso che il reddito del trust già tassato in Italia perché soggetto, ad esempio, ad imposta sostitutiva, non sconterà ulteriore imposizione in capo al beneficiario residente.

Trust opachi commerciali e non

Sui trust opachi la posizione delle Entrate è sempre stata che i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima dell’individuazione dei beneficiari non potevano subire una nuova imposizione in sede di distribuzione. In base al revirement compiuto nella circolare 34/E/2022, nel caso di redditi prodotti da trust commerciali (e già soggetti ad Ires nella misura del 24%), in sede di distribuzione del reddito ai beneficiari troverebbe applicazione l’articolo 44, comma 1, lettera e), Tuir, che prevede la (ulteriore) tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di “enti”, diversi dalle società.

Non solo. Alle distribuzioni a favore dei beneficiari si applicherebbe la presunzione legale ex articolo 47, comma 1, Tuir, secondo cui, ove nel patrimonio del trust siano presenti riserve di utili e di capitali, si considererebbero prioritariamente distribuite le prime. Il trust opaco commerciale dovrebbe così assumere il ruolo di sostituto d’imposta ed effettuare la ritenuta alla fonte del 26% sui redditi distribuiti al beneficiario persona fisica. Secondo l’Agenzia, nel caso in cui tale ritenuta non fosse stata applicata in passato, il trust dovrebbe procedere al versamento dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi, ma senza applicazione delle sanzioni, ricorrendo condizioni di obiettiva incertezza.

Le Entrate tralasciano di considerare che la norma in materia di redditi di capitale derivanti dal trust è quella speciale prevista dall’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, Tuir secondo cui la tassazione del reddito in capo ai beneficiari si ha solo in caso di trust trasparenti e di trust opachi stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata e non anche di trust opachi italiani. Inoltre, l’assimilazione agli utili societari non sembra coerente, data la diversità ontologica dell’istituto del trust. Si aggiunga che il trust sostituto di imposta potrebbe oggi non esistere più, con l’evidente impossibilità di procedere al versamento postumo delle ritenute. Per i trust non commerciali, i redditi vengono già tassati secondo le categorie reddituali delle persone fisiche. Si conferma pertanto l’irrilevanza fiscale della successiva distribuzione ai beneficiari.

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