Finanza

Fondo perduto, anche per il contributo dettaglianti rilevano i cali non dovuti a Covid

Secondo la risposta 199 delle Entrate, ai fini del «perequativo» non contano i motivi del peggioramento. Una soluzione che può estendersi ad altri aiuti, come quello ai commercianti al dettaglio

In prossimità del via alla presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto “dettaglianti” (articolo 2, Dl 4/2022), un recente interpello delle Entrate ha il merito di rasserenare gli animi di coloro che hanno fruito (o fruiranno) degli aiuti “Covid” in presenza di situazioni caratterizzate anche da cali di volumi non direttamente ascrivibili agli effetti della pandemia. Ci riferiamo alla risposta 199 del 20 aprile scorso, in tema di requisiti di accesso al contributo perequativo.

L’interpello 199

Il caso riguarda una società il cui peggioramento del risultato economico dell’anno 2020, rispetto a quello del 2019, era stato causato per una quota dallo stato di emergenza sanitaria e, per l’altra, da un componente negativo straordinario afferente alla liquidazione di un socio escluso dalla compagine societaria.

L’eccedenza da esclusione era stata imputata a conto economico (come per il recesso) e ciò aveva causato una diminuzione del reddito di periodo, con conseguente peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019. L’istante chiedeva se – ai fini del calcolo del contributo perequativo – dovesse essere escluso dal reddito del periodo 2020 il componente negativo straordinario non direttamente connesso agli effetti dell’emergenza da Covid-19. Il dubbio era tutt’altro che infondato, visto che il contributo perequativo è stato varato con la funzione di «sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica» (comma 16, articolo 1, del Dl 73/2021) e spetta «a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019».

Per questo molti si sono chiesti se, nonostante il dato normativo faccia riferimento al mero confronto fra i redditi d’impresa dichiarati, per accedere al contributo sia comunque necessario riferire in qualche modo il peggioramento del risultato economico all’effetto Covid, e quindi se in caso di controllo possa essere sindacata la legittimità dell’erogazione del contributo (con le gravi conseguenze in termini sanzionatori amministrative e penali).

La risposta delle Entrate è tranquillizzante. Viene infatti confermato che, nel calcolo del peggioramento del risultato d’esercizio, rileva il solo dato derivante dai righi dei modelli dichiarativi richiamati dal provvedimento 227357/2021, e non hanno alcun rilievo le motivazioni che hanno portato alla quantificazione di quel dato. In pratica è la norma che, nel disciplinare i presupposti di accesso al contributo perequativo, sceglie di assumere dei dati precisi, evidentemente nella logica di semplificare e rendere certi (anche per un successivo controllo) i parametri per l’erogazione del bonus.

Il contributo dettaglianti

La soluzione proposta nell’interpello citato sembra estensibile anche agli altri contributi a fondo perduto (su istanza o “automatici”) varati nel corso degli ultimi anni ed erogati sulla base delle riduzioni dei volumi Iva mensili (su dati puntuali o derivanti dalla media annua). Anche questi contributi, infatti, sono stati riconosciuti in relazione alla crisi economica diffusa derivante dalla pandemia e hanno scontato la necessità di essere erogati velocemente, «riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati».

Il chiarimento, quindi, appare utile anche per la gestione delle istanze per il contributo per i commercianti al dettaglio, i cui canali di presentazione si sono aperti lo scorso 3 maggio e si chiuderanno il prossimo 24 maggio. Il presupposto per accedere a questo bonus è quello di aver subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019; e ai fini della riduzione rilevano i soli ricavi caratteristici (articolo 85, comma 1, lettere a-b, del Tuir relativi ai periodi d’imposta di riferimento). La modulistica ufficiale precisa che, per determinare il calo medio mensile su cui viene quantificato il contributo, occorre assumere il valore che si ottiene dividendo l’importo complessivo dei ricavi (del 2019 e del 2021) per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva per i medesimi periodi (articolo 3 del Dl 4/2022).

In relazione al bonus dettaglianti, si abbandona il riferimento alla definizione di “fatturato”, tipicamente dell’Iva, per assumere invece un dato reddituale. È da ritenere, quindi, che per questo contributo rilevino i ricavi maturati ai fini delle imposte sui redditi (ex articolo 109 del Tuir) anche se non ancora fatturati nei periodi di riferimento.


I PUNTI CHIAVE
1. L’aiuto ai dettaglianti

Codici Ateco e soglia ricavi
Possono accedere al contributo (articolo 2 del Dl 4/2022) le imprese che:
- svolgono in via prevalente una delle attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco previsti dalla legge;
- presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- e hanno subìto una riduzione del fatturato (ricavi) nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019

2. Il criterio di calcolo

Rischio riduzione dell’aiuto
Il contributo è pari a una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al 2019, e va dal 60% al 40% a seconda dei ricavi 2019 del richiedente. Se i fondi stanziati saranno insufficienti rispetto alle domande, l’aiuto sarà ridotto.
Le domande sono gestite dal Mise (misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it)

3. Il calo dei volumi

Nessun effetto Covid
Il calo medio mensile dei ricavi va determinando dividendo l’importo complessivo dei ricavi annui per il numero dei mesi di attività (apertura partita Iva).
Sulla base dei chiarimenti varati con la risposta l’interpello 199 del 20 aprile scorso, si ritiene che per la determinazione del calo dei volumi si debba prendere il dato puntuale dei ricavi senza dover riferire il calo espressamente all’effetto della pandemia da Covid-19

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©