Controlli e liti

Inesistente la notifica da un indirizzo Pec fuori dai pubblici registri

Per i giudici della Cgt di secondo grado del Lazio, la notifica con modalità telematica di una cartella di pagamento si esegue via Pec all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi

di Davide Settembre

La notifica di una cartella di pagamento proveniente da un indirizzo di Pec non risultante dai pubblici registri è giuridicamente inesistente e, pertanto, non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’articolo 156 del Codice di procedura civile. A ribadirlo sono i giudici della Cgt di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 6507 del 30 dicembre scorso (Presidente Pannullo, Relatore Mercurio).

Nel caso sottoposto ai giudici la Ctp aveva accolto il ricorso introduttivo del contribuente contro una cartella di pagamento. I giudici di primo grado avevano ritenuto inesistente la notifica effettuata a mezzo Pec da Agenzia Entrate Riscossione, in quanto proveniente da un indirizzo non risultante dai pubblici registri. L’Ufficio aveva presentato appello, sostenendo che, con la proposizione del ricorso, l’irregolarità della notifica fosse stata sanata per raggiungimento dello scopo (articolo 156 del Cpc)

I giudici hanno rigettato l’appello, ritenendo la notifica giuridicamente inesistente e quindi insanabile. La Corte ha ricordato che, in base all’articolo 3-bis della legge n. 53/1994, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo Pec all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi. In base a tale norma, la notificazione può essere eseguita solo utilizzando un indirizzo di Pec del notificante risultante da pubblici elenchi. L’articolo 16-ter del Dl n. 179/2012 ha previsto che, ai fini della notificazione e comunicazione in materia, fra l’altro, civile, si intendono per pubblici elenchi i tre registri IPA, REGINDE e INI-PEC. La Corte ha evidenziato che nel caso in esame, l’indirizzo Pec di provenienza, utilizzato da Agenzia, non risultava da nessuno dei citati registri. La notifica che si avvale di indirizzi non ufficiali non é valida perché non consente l’assoluta certezza della provenienza dell’atto utile a comprovare l’affidabilità giuridica. In questo caso la consegna informatica dell’atto tributario è inesistente giuridicamente. Una nullità che non può essere sanata per raggiungimento dello scopo, essendo minata la certezza della provenienza della notifica. Queste conclusioni sono anche in linea, con l’orientamento della Cassazione che, con la sentenza n. 17346/2019 ha stabilito che la notifica deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo Pec risultante dai pubblici registri.

La sentenza si allinea all’indirizzo della giurisprudenza di merito prevalente secondo la quale la notifica dell’atto da un indirizzo che non risulta da un pubblico registro comporta una nullità insanabile (tra le altre sentenze Ctr Lazio n. 3514/2022 e Ctp Milano 2555/2021). In alcuni casi, i giudici si sono invece discostati da questo orientamento (Ctr Piemonte 841/2022). Giova anche ricordare che, secondo un filone giurisprudenziale, peraltro, potrebbero essere sanati solo gli atti di natura processuale (come i ricorsi) e non quelli di natura sostanziale (atti di accertamento e le cartelle), perché la norma disciplina solo la nullità degli atti processuali.

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