Imposte

Accise, il destinatario certificato assorbito nelle vecchie figure

In Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che recepisce la direttiva. Persa l’occasione per allineare le norme

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Al varo il decreto legislativo di recepimento della nuova direttiva Accise 262/20. La norma è stata pubblicata lunedì 29 novembre sulla Gazzetta ufficiale 284– Dlgs 184/21, recante attuazione della direttiva (Ue) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/Gai del Consiglio – e dal 14 dicembre si innesterà sull’attuale regime generale delle accise regolato dal Testo unico 504/95.

Il nuovo modello Ue intende affinare la precedente legislazione per soddisfare sopravvenute esigenze di uniformità e speditezza dei traffici, come avvenuto ad esempio per il settore del commercio elettronico.

Passando in rapida rassegna le novità, è bene iniziare dalla definizione dei soggetti obbligati. In materia, si registra ancora un forte disallineamento tra la norma nazionale e quella Ue, anche se la riforma del Tua avrebbe potuto essere l’occasione di congruo adeguamento in materia di fatto generatore, esigibilità e individuazione del soggetto obbligato per il tributo armonizzato.

Si osserva poi che l’articolo 6 della direttiva intende per immissione in consumo anche la detenzione o il magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa, fuori da un regime di sospensione, senza che sia stata pagata un’accisa. Questa ipotesi non è recepita nelle modifiche di legge, permanendo non chiarite le due ipotesi, che si riflettono anche sulla responsabilità dei mittenti.

L’articolo 2, comma 4, lettera b-bis) Tua, di nuovo innesto, individua una figura di soggetto obbligato, ossia il depositario mittente, che è responsabile per l’imposta, in solido, per i prodotti spediti e ricevuti, ma non ancora iscritti nelle contabilità di deposito, anche se questa figura non trova pedissequa previsione nella direttiva. In materia, potrebbe meglio recepirsi l’articolo 19 della direttiva 2020/262 sulla definizione di momento di chiusura di un movimento sospensivo, ossia la “presa in consegna”.

In ultimo, il tema forse più rilevante, connesso all’introduzione delle due nuove figure operative di “speditore certificato” e “destinatario certificato”, soggetti che possono trasferire e ricevere tra Stati membri prodotto ad accisa assolta.

Il senso è quello di aprire il mercato alla circolazione più snella dei beni, specialmente dei prodotti alcolici.

In materia è però introdotto l’articolo 8-bis Tua, che ha previsto che il soggetto che intende operare come destinatario certificato debba già avere la qualifica di “depositario autorizzato” o di “destinatario registrato”, già autorizzato dall’autorità. La riforma del Tua riconduce tale figura unicamente a una di queste due storiche già presenti, così vanificando, di fatto, l’intento semplificatore della direttiva Ue (si pensi al tema del commercio elettronico).

In conclusione, non può non osservarsi, ancora una volta, la necessità di una riforma del sistema sanzionatorio vigente in materia, per la quale la modifica del Tua avrebbe potuto essere un momento favorevole.

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