Controlli e liti

Niente esonero Imu se l’abitazione principale è accatastata come ufficio

La sentenza 8578/7/2022 della Ctp Napoli: la classificazione catastale prevale anche sull’eventuale prova che l’immobile è nei fatti la reale sede della residenza di famiglia

di Giuseppe Debenedetto

L’esonero dall’Imu previsto per l’abitazione principale non spetta se l’appartamento è accatastato in categoria A/10 (ufficio), in quanto l’accesso al trattamento agevolato presuppone l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia.

Lo ha affermato la Ctp Napoli con la sentenza 8578/7/2022, pronunciandosi in ordine ad un avviso di accertamento Imu 2016 emesso a carico di un contribuente che riteneva di poter usufruire dell’esonero previsto per l’abitazione principale relativamente a un immobile adibito a uso promiscuo (abitazione e studio professionale) accatastato in A/10 (ufficio).

Per il Comune il mancato riconoscimento delle agevolazioni per abitazione principale è dovuto al fatto che l’unità immobiliare risulta censita in una categoria A/10 (ufficio) e, quindi, non riconducibile all’uso abitativo.

I giudici tributari di Napoli danno ragione al Comune sul rilievo che l’esenzione per l’abitazione principale non spetta in caso di classificazione catastale diversa da quella abitativa dell’immobile (ovverosia A/10 destinazione a uso ufficio). Ciò in quanto, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’Imu, risulta decisiva la classificazione catastale.

Pertanto, un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale, poiché per il trattamento agevolato conta l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia, essendo peraltro del contribuente impugnare l’atto di classamento se vuol far valere il diritto all’esenzione.

In concreto, la classificazione catastale prevale anche sull’eventuale prova che l’immobile è nei fatti la reale sede della residenza di famiglia, essendo del tutto superfluo e irrilevante dimostrare che l’immobile è effettivamente utilizzato come propria abitazione.

Sul punto la Ctp di Napoli richiama l’ordinanza 5574/2022 della Cassazione, per la quale, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale, «per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio”, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta».

Si tratta di un orientamento ormai consolidato della Cassazione, secondo cui «in tema di Ici, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio”, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta, non ricorrendo l’ipotesi dell’articolo 1, comma 1, del Dl 93 del 2008. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento» (si vedano Cassazione 29077 del 2020, 4467 e 8017 del 2017).

In conclusione è rilevante per l’Imu l’individuazione della categoria catastale, come si evince dalla previsione delle medesime eccezioni alle agevolazioni per le abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9 (categorie di lusso). La rilevanza delle risultanze catastali è poi di tutta evidenza nel riferimento all’estensione dell’agevolazione per l’abitazione principale anche alle pertinenze, purché classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di queste categorie catastali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©