Controlli e liti

Difficoltà e incertezza negli investimenti blindano il bonus ricerca

Due sentenze della Cgt Alessandria e Cgt Bologna bocciano i recuperi dell’ufficio per carenza di motivazione

di Giorgio Gavelli

Continua lo scetticismo delle commissioni tributarie di merito nei confronti degli atti di recupero copiosamente notificati dall’agenzia delle Entrate con riferimento al credito d’imposta ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013). Due recenti sentenze di primo grado, rispettivamente della Cgt di Alessandria (n. 282/02/2022, presidente Suffia e relatore Grillo) e della Cgt di Bologna (n. 977/01/2022, presidente Agnone e relatore Migliori), bocciano l’inesistenza del credito per mancanza dei requisiti di legge propugnata dall’ufficio, affermando l’insufficiente motivazione sottostante alla contestazione.

Si tratta di un filone di contenzioso assai diffuso, in attesa delle prime pronunce della Cassazione che, presumibilmente, detteranno la linea. Peraltro, è ancora in essere la sanatoria prevista dall’articolo 5, commi 7 e seguenti, del Dl 146/2021, la cui scadenza è stata prorogata al prossimo 30 novembre dalla legge di bilancio 2023, che estende la certificazione di qualificazione delle spese sostenute introdotta dall’articolo 23 del Dl n. 73/2022 a tutte le ipotesi in cui le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale di constatazione.

Ed è proprio sui requisiti dei progetti documentati dalle imprese che si riscontrano le maggiori contestazioni degli uffici, i quali, facendo leva sul contenuto del Manuale di Frascati, hanno un atteggiamento molto rigoroso con riferimento al grado di innovazione che tali progetti devono presentare.

Nel caso trattato dai giudici alessandrini, l’impresa aveva ridotto (tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso) l’importo del credito dichiarato nel 2016 e 2017, ma anche la quota residua era stata recuperata dall’Agenzia come inesistente, in quanto (a suo dire) priva dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’agevolazione. Di diverso avviso la Cgt che, sulla base del testo del Decreto 27 maggio 2015 e della circolare n. 5/E/2016 (ossia i documenti su cui si sono basate le attività aziendali rivolte all’ottenimento del credito d'imposta), ha ritenuto meritevoli le tecniche volte a migliorare le procedure di monitoraggio nelle coltivazioni cerealicole, trattandosi di uno «studio volto a modificare e migliorare tecniche già in uso che comporta, notoriamente, difficoltà ed incertezze oltre ad investimenti e spese».

Emblematico è anche il caso deciso dalla Cgt bolognese, nel quale l’ufficio, nonostante avesse chiesto ma non ottenuto il parere del Mise sulla innovatività dei progetti, ha comunque deciso di emettere l’atto di recupero. Atto viziato sotto il profilo della motivazione, secondo la Corte, stante anche il contenuto della perizia sottoscritta da un docente universitario prodotta dalla società a sostegno della conformità del proprio comportamento alle prescrizioni di legge.

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