Adempimenti

Iva, debutta il quadro CS sugli extraprofitti energia

Dalle Entrate le bozze di dichiarazione per l’anno di imposta 2022. Con il quadro VO le imprese enoturistiche revocano la scelta per l’Iva ordinaria

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Con la pubblicazione delle bozze della dichiarazione Iva debutta la nuova stagione dichiarativa relativa all’anno d’imposta 2022 (modello Iva 2023).

Il nuovo modello si presenta, quest’anno, con un nuovo quadro (CS) che deve essere compilato da chi era tenuto ad effettuare il versamento del contributo straordinario contro il caro bollette più noto quale contributo relativo all’extraprofitto energetico (contributo che proprio in questi giorni sta per essere radicalmente cambiato dalla manovra 2023 in discussione alla Camera).

L’istituzione di questo nuovo quadro deriva direttamente dal dettato normativo (articolo 37 del Dl 21/2022), che prevede l’adempimento di obblighi dichiarativi cui sono tenuti i soggetti passivi del contributo.

Il quadro CS, quindi, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione del contributo straordinario e che sono tenuti ad effettuare i versamenti stabiliti dalla norma. Si tratta, sostanzialmente, dei soggetti operanti nel settore energetico, ovvero alle imprese che, nel territorio dello Stato, producono energia elettrica per la successiva rivendita ovvero producono gas metano o estraggono gas naturale, producono, distribuiscono e commerciano prodotti petroliferi, ovvero importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, detti prodotti o introducono detti beni da altri Stati membri UE e che hanno beneficiato di extraprofitti a causa dell’incremento dei prezzi e delle tariffe del settore.

Come previsto dal citato articolo 37, il contributo è dovuto nel caso in cui, confrontando il saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive risultati delle Lipe inviate per il periodo 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e quelle del medesimo periodo dell’anno precedente, tale saldo sia incrementato di oltre 5 milioni di euro e sia comunque almeno superiore al 10%.

Se entrambi i parametri sono superati, il contribuente avrebbe dovuto versare un contributo pari al 25% di tale incremento, in due rate: la prima di importo pari al 40%, entro il 30 giugno 2022 e la seconda a saldo, entro il 30 novembre 2022.

Con la compilazione di questo quadro l’Amministrazione finanziaria si dota di un importante strumento di controllo utile a verificare chi effettivamente ha provveduto al versamento del contributo ed alla relativa quantificazione.

La compilazione del quadro risulta dettagliata, in quanto lo stesso deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti, indicando il relativo ammontare.

Nella dichiarazione, inoltre, va indicata anche la circostanza se la base imponibile su cui calcolare il contributo è stata determinata assumendo dati diversi o non direttamente desumibili da quelli indicati nelle LIPE presentate per i periodi di riferimento.

In tali casi, l’importo assunto quale base imponibile per il calcolo del contributo deve essere espressamente indicato.

In relazione a tale punto è interessante notare che le istruzioni indicano solo a titolo esemplificativo alcune circostanze che determinano lo specifico sfasamento lasciando al contribuente l’onere di individuare le ipotesi concrete di disallineamento. Il quadro CS va compilato anche per indicare gli importi relativi ai rimborsi delle eccedenze di versamento del contributo.

Infine, tra gli aggiornamenti del modello rispetto allo scorso anno, si evidenzia che nel quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese enoturistiche di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’Iva e alla determinazione del reddito nei modi ordinari.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©