Imposte

Abitazioni contigue dei coniugi esenti da Imu con fusione o unione

L’accatastamento unico consente l’agevolazione su entrambe le unità, anche se appartengono a due soggetti diversi (marito e moglie)

di Pasquale Mirto

Il dipartimento delle Finanze è intervenuto a Telefisco 2021 con due interessanti risposte in materia di Imu: una riguardante l’agevolazione per le abitazioni dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato (introdotta dalla legge di Bilancio 2021); l’altra riguardante l’ipotesi di due abitazioni contigue, utilizzate come un’unica abitazione.

I pensionati che vivono all’estero

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) prevede una riduzione del 50% dell’Imu dovuta per una sola abitazione posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

La nuova agevolazione risulta diversa da quella soppressa e prevista per gli iscritti Aire (anagrafe italiani residenti all’estero). Infatti il dipartimento delle Finanze conferma che a differenza dell’articolo 9-bis del Dl 47/2014, in vigore fino al 2019, la normativa non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire, ma «a soggetti non residenti nel territorio dello Stato». Pertanto, lo sconto Imu può trovare applicazione, ad esempio, anche nel caso di immobile posseduto da un cittadino tedesco – quindi non residente nel territorio italiano – che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall’Italia.

Dunque, la nuova agevolazione spetta a condizione che il soggetto sia: titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia; residente in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. L’immobile deve essere un’abitazione non locata o data in comodato d’uso, e posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto (quindi non sono contemplate tutte le ipotesi di soggettività passiva).

Va sottolineato, infine, che in riferimento alla soppressa agevolazione per gli Aire, la Commissione Ue aveva avviato contro l’Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141, ritenendo l’aiuto discriminatorio in favore dei pensionati italiani. A seguito della mancata riproposizione dell’agevolazione nella nuova Imu, la procedura di infrazione è stata chiusa il 30 ottobre 2020.

L’abitazione «doppia» in famiglia

Il secondo caso scrutinato dalle Finanze riguarda due immobili attigui, iscritti in catasto autonomamente, di cui uno di proprietà del marito e l’altro della moglie, ma utilizzati come se fossero un’unica abitazione.

In questo caso, è stato ritenuto che l’agevolazione per l’abitazione principale non possa essere riconosciuta per entrambe le case, e ciò perché le norme fanno riferimento a un singolo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio.

Probabilmente, il quesito mirava a verificare la possibilità di applicare all’Imu quella giurisprudenza di legittimità che per l’Ici aveva riconosciuto la possibilità di considerare come un’unica abitazione due immobili contigui. Invero, per l’Imu, esiste già un precedente confermativo della tesi ministeriale, che dà espressamente atto dell’impossibilità di confermare l’orientamento già espresso in materia di Ici (Cassazione, 17015/2019).

La fusione ai fini fiscali

Infine, la precisazione più importante, ovvero la possibilità di valorizzare la fusione ai fini fiscali. Il Mef richiama la circolare 27/E/2016, con cui l’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali (ma si veda anche la nota 15232/2002 dell’ex agenzia del Territorio). Siccome la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo quando i beni da fondere appartengono allo stesso soggetto, in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le due distinte parti. Tuttavia, precisa l’agenzia del Territorio, è possibile procedere all’accatastamento di beni «che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare».

Il Mef conferma quindi che per le abitazioni oggetto di fusione ai soli fini fiscali può applicarsi il regime agevolativo Imu previsto per l’abitazione principale, e che entrambe le abitazioni possono ritenersi escluse dall’Imu.

Al contrario, in assenza di fusione fiscale, si verifica l’ipotesi in cui i componenti dello stesso nucleo familiare hanno stabilito la dimora e la residenza in immobili diversi dello stesso Comune; per cui l’agevolazione spetta a un solo immobile e «sarà onere dei proprietari dimostrare in quale dei due immobili il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».

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