Abusivo l’esperto contabile che non ha l’abilitazione
La redazione di
Un consulente fiscale veniva condannato in concorso con alcuni suoi clienti per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, in quanto era ritenuto l’artefice di frodi fiscali concepite, proposte e perseguite in favore di propri clienti nella veste professionale di commercialista e consulente tributarista.
Era anche ritenuto responsabile del reato di esercizio abusivo della professione di commercialista (articolo 348 Cp) in quanto si presentava con bigliettino da visita riportante la dicitura “studio tributario internazionale” , si qualificava nelle mail come “dott. commercialista” e, in assenza di una laurea in economia e commercio, si occupava in forma continuativa e onerosa e organizzata della redazione di bilanci, delle consulenze per le società di capitali, della predisposizione della contrattualistica estera, di operazioni societarie straordinarie su estero, di elaborazione e redazione di business plan, di analisi economica, finanziaria e previsionale.
La Corte di appello, per questa specifica imputazione, superava le obiezioni difensive circa la competenza non esclusiva dei dottori commercialisti allo svolgimento di tali attività, richiamando la sentenza delle Sezioni unite n. 11545/2011.
In sintesi, in base a tale pronuncia, integra l’esercizio abusivo della professione il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali da creare, in assenza di indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
A seguito della condanna in secondo grado l’interessato ricorreva in cassazione. In merito a questa imputazione la Suprema corte ha fornito alcuni interessanti spunti interpretativi.
Innanzitutto i giudici di legittimità ricordano che con il Dlgs 139/2005 sono state individuate una serie di attività di riconosciuta competenza tecnica per gli iscritti alla sezione A (commercialisti) dell’Albo e alla sezione B (esperti contabili). Rientrano, in particolare, nella competenza di questi ultimi la tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, il controllo della documentazione contabile, la revisione e certificazione contabile, l’elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni e degli ulteriori adempimenti.
Nella specie, rileva la sentenza, all’imputato era stata in realtà attribuita una condotta non incasellabile in quella specificamente contestata (esercizio abusivo di commercialista), atteso che non era mai stato attribuito l’esercizio abusivo della professione di “esperto contabile”.
Da qui la fondatezza del ricorso e la dichiarazione di prescrizione nel frattempo maturata per il reato contestato.
La sentenza ricorda poi che, secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni unite commette esercizio abusivo della professione di esperto contabile colui che pone in essere le attività previste dal Dlgs 139/2005 in modo continuativo, organizzato e retribuito tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione.
Ne consegue quindi che se il professionista non iscritto in albi espliciti in modo inequivoco di non essere munito dell’abilitazione e di operare in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita non commette alcun illecito penale anche sotto la vigenza dell’attuale normativa.