Controlli e liti

Abuso del diritto anche in materia doganale

di Benedetto Santacroce

Anche in materia doganale l’ abuso del diritto può essere riscontrato a condizione che venga dimostrato, sul piano oggettivo, che il comportamento degli operatori abbia concretamente eluso un divieto posto dalla norma e abbia, di fatto compromesso l’obiettivo e i principi sottesi alla norma stessa; inoltre, sul piano soggettivo, è necessario dimostrare che il comportamento abbia determinato l’attribuzione all’operatore di un indebito vantaggio.

Questi sono i principi con cui la Cassazione (sentenza 2067/17 depositata il 27 gennaio) dando esecuzione specifica alla sentenza della Corte di Giustizia C131/14 del 14 aprile 2016 rinvia, per il giudizio di merito all’esame della Commissione regionale.

La sentenza presenta più di uno spunto di dettaglio su come la Commissione tributaria regionale e quindi la stessa amministrazione finanziaria dovrà verificare puntualmente i punti che costituiscono i principi di fondo che informano, nella specifica materia doganale l’abuso del diritto in ossequio a quanto sancito dalla Corte di giustizia.

Il caso che ha interessato la Cassazione e che è del tutto analogo a quello esaminato dalla Corte di Giustizia riguarda un’impresa importatrice che non avendo più a disposizione titoli di importazione (A Agrim) che gli consentissero di importare dei prodotti agricoli all’interno di un contingente Gatt con dazi agevolati aveva ceduto detti beni a un soggetto che, al contrario, disponeva di tali titoli. Quest’ultimo dopo l’importazione e quindi dopo aver fruito dei suddetti benefici rivendeva i prodotti all’interno del territorio nazionale a un’impresa collegata al primo cedente.

La Corte sottolinea che la prima dimostrazione da fornire per contestare l’abuso del diritto è di tipo oggettivo. In effetti, per la configurazione di una pratica abusiva è necessario che sia presente un elemento oggettivo che si manifesta in un insieme di circostanze da cui risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa unionale l’obiettivo perseguito da detta norma non è stato raggiunto.

Più in dettaglio nel caso di specie l’elemento oggettivo che deve sussistere è che il meccanismo determini una violazione dell’obiettivo della norma secondo cui le domande di titoli devono essere connesse a un’attività commerciale effettiva e non meramente apparente; che ogni fase del meccanismo si svolga a fronte di un prezzo corrispondente al prezzo di mercato; che non vi sia un trasferimento del titolo e che l’importazione a dazio agevolato venga effettuata mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario.

Una volta accertata la sussistenza dell’elemento oggettivo bisogna dimostrare l’esistenza di un elemento soggettivo consistente nel conferire al secondo acquirente nell’Unione un vantaggio indebito e che le operazioni poste in essere siano prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l’importatore nonché per gli altri operatori intervenuti nel meccanismo. Questa ultima condizione può essere verificata individuando se il prezzo di vendita della merce sia fissato a un livello tale da permettere o meno all’importatore e agli altri operatori intervenuti nel meccanismo di trarre un guadagno considerato normale o abituale nel settore di merce e di operazione.

La sentenza n. 2067/2017 della Cassazione

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