Abuso del diritto con contraddittorio già in verifica
Contraddittorio nelle contestazioni di abuso del diritto durante la verifica e, quindi, prima dell’emissione del processo verbale di constatazione (pvc). Coordinamento con l’agenzia delle Entrate per fatti penalmente rilevanti di particolare complessità. Sono due indicazioni che arrivano dalla circolare 1/2018 della Guardia di Finanza .
In tema di condotte abusive, la GdF pone l’accento sulla necessità che, prima di procedere alla contestazione, i verificatori attivino il contraddittorio con il contribuente sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell’abuso. La circolare ricorda che l’articolo 10-bis, comma 6, dello Statuto del contribuente, prevede che l’atto impositivo deve recare, a pena di nullità, una specifica motivazione in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali conseguiti, nonché ai chiarimenti che il contribuente ha l’onere di fornire. La GdF afferma, quindi, che anche se non richiesto dalla norma è opportuno anticipare il contraddittorio con il contribuente nel corso dell’ispezione. Tale anticipazione, precisano le Fiamme Gialle, non pregiudica in alcun modo il diritto del contribuente di fornire i chiarimenti solo nel successivo contraddittorio “rafforzato”, prescritto dall’articolo 10-bis, comma 6, dello Statuto del contribuente, che l’agenzia delle Entrate ha l’onere di attivare dopo l’emissione del pvc e prima dell’accertamento. Sotto il profilo operativo, la circolare prescrive ai verificatori di notificare al contribuente una richiesta scritta di chiarimenti contente i motivi per i quali si configurerebbe la condotta abusiva. Il contribuente avrà a disposizione un termine ritenuto congruo dagli stessi verificatori in base alla complessità dell’operazione attenzionata. Le risposte saranno verbalizzate nel verbale di verifica giornaliero sottoscritto dai verbalizzanti e dal contribuente. L’abuso potrà essere contestato solo dopo attenta ponderazione e tenuti in adeguata considerazione i chiarimenti forniti dal contribuente.
In tema di contestazioni di fatti penalmente rilevanti di particolare complessità, invece, la circolare impone ai verificatori di coordinarsi con le Entrate. La GdF evidenzia che una tale situazione può verificarsi nei casi di esterovestizione societaria, stabili organizzazioni non dichiarate, rettifica dei prezzi di trasferimento, interposizione, elusione o abuso del diritto in cui sono coinvolti soggetti esteri. Pertanto, laddove non esistano esigenze di riservatezza, è utile che gli ufficiali, in caso di divergenze interpretative con l’Agenzia, comunichino al pubblico ministero, insieme alle Entrate, i relativi punti di vista. Infatti, precisa la GdF, ferma restando l’autonomia fra procedimento penale e tributario, l’opinione dell’autorità giudiziaria può contribuire a giungere a conclusioni coerenti nel settore penale e tributario, a vantaggio della certezza e della chiarezza del sistema nel suo complesso.
Le Fiamme gialle puntualizzano che il coordinamento con le Entrate si renda opportuno in tutti quei casi di particolarità e/o consistenza del recupero a tassazione oppure di applicabilità di specifiche regole tecnico-fiscali. In tal caso sarà necessario informare il Pm, sottoponendo alla stessa anche la valutazione della partecipazione al coordinamento con l’Agenzia.