Controlli e liti

Abuso del diritto, termine prorogabile per le richieste della Guardia di Finanza

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di Marcello De Vito

Il termine per rispondere alle domande e ai chiarimenti richiesti dalla Gdf sarà fissato dai verificatori, ove possibile di concerto con il contribuente, in base alla complessità del caso concreto e del tempo necessario per acquisire le informazioni utili alla verifica. Il termine potrà anche essere prorogato in caso di oggettive difficoltà a reperire gli elementi richiesti, fermo restando che le informazioni non comunicate potranno essere fornite nell’ambito del contraddittorio successivamente instaurato con l’agenzia delle Entrate.

Sono le risposte che la Gdf, a integrazione delle novità contenute con la circolare n. 1/2018, ha fornito durante Telefisco in materia di termini per fornire chiarimenti e risposte sia in tema di abuso del diritto che di informazioni riguardanti il controllo, quali il funzionamento di processi produttivi, i ricarichi applicati.

La circolare n.1/18 raccomanda ai reparti operativi, prima di formalizzare il rilievo di abuso del diritto, di richiedere al contribuente chiarimenti sui possibili elementi costitutivi dell’operazione abusiva. Il contribuente ha la possibilità di rispondere entro un termine fissato dai verificatori, ritenuto congruo in base alla complessità dell’operazione.

Si tratta di una novità operativa, non prevista dalla legge e introdotta dalla circolare n.1/18, per la quale non esiste un termine legislativo. Nel corso di Telefisco è stato, allora, chiesto alla Guardia di Finanza se il termine per fornire le risposte possa essere prorogato su richiesta del contribuente.

La Gdf, ampliando le aperture contenute nella circolare n. 1/18, risponde che, a fronte di una richiesta motivata da oggettive difficoltà a reperire gli elementi richiesti, potrà senz’altro essere concessa una proroga. La mancata comunicazione non preclude al contribuente di fornire le informazioni nel contraddittorio rafforzato che sarà instaurato su impulso dell’Agenzia.

Le Fiamme Gialle, poi, richiamando una risposta a un precedente quesito, hanno affermato che, in un’ottica di leale collaborazione, il termine iniziale è fissato, ove possibile, di concerto con il contribuente.

La circolare n. 1/18 ha affermato che il rilievo di abuso del diritto potrà essere formalizzato solo dopo attenta ponderazione e tenuti in adeguata considerazione i chiarimenti forniti dal contribuente. Nel corso di Telefisco è stato chiesto quali sono gli effetti sul rilievo, in caso di mancanza o insufficienza dell’attenta ponderazione o dell’adeguata considerazione dei chiarimenti.

La Gdf si è limitata ad affermare che, in tal caso, il contribuente ha facoltà di rappresentare la proprie ragioni all’agenzia delle Entrate, in sede di osservazioni al processo verbale di constatazione (pvc) di cui all’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

Quanto ai termini per le risposte riguardanti il controllo, la circolare n. 1/18 in proposito non si è espressa in modo specifico, se si eccettua il generico richiamo al termine non inferiore ai 15 giorni stabilito dall’articolo 32 del Dpr 600/73. Nel corso di Telefisco è stato, allora, chiesto alla Gdf entro che termine il contribuente deve rispondere a richieste relative a informazioni generali riguardanti il controllo.

Le Fiamme Gialle hanno affermato che il termine sarà stabilito, ove possibile di concerto con il contribuente, sulla base della complessità delle richieste e del tempo necessario per acquisire le informazioni. Il tutto tenendo in considerazione la necessità di contenere la durata della verifica entro il termine stabilito dall’articolo 12, comma 5 dello Statuto del contribuente.

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