Imposte

Accertamenti, basta l’imposta per sanare le rate non pagate

Accertamenti con adesione con interessi e sanzioni ridotte a un diciottesimo. Possono essere ripresi i pagamenti rateali ordinari in scadenza l’anno prossimo

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

La definizione degli atti di accertamento con adesione si effettua con il pagamento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo, oltre interessi e imposta, mentre per regolarizzare le rate non versate riferite agli istituti deflattivi già perfezionati in passato è sufficiente versare la sola differenza di imposte, senza alcuna maggiorazione. Questa diversità di trattamento si ricava dalla lettura del disegno di legge di Bilancio 2023.

Il progetto include, tra l’altro, le somme dovute per effetto degli istituti deflattivi. Al riguardo, si distinguono gli accertamenti con adesione rivenienti da: a) pvc consegnati entro il 31 marzo 2023; b) avvisi di accertamento per i quali pendono ancora i termini per l’impugnazione al primo gennaio 2023; c) avvisi di accertamento notificati entro il 31 marzo 2023; d) inviti al contraddittorio notificati fino al 31 marzo 2023. Come si vede, in alcuni casi l’atto impositivo ben potrebbe essere notificato a distanza di anni dall’entrata in vigore della normativa sulla sanatoria.

In tutte queste ipotesi, la definizione è possibile con il pagamento dell’intera imposta, degli interessi e della sanzione ridotta a un diciottesimo del minimo. Facendo il caso della dichiarazione infedele, la sanzione diventa pari al 5%, in luogo del 30% (un terzo del 90%). Peraltro, poiché si applicano, per quanto non derogato, le regole ordinarie dell’accertamento con adesione, si ricorda che il cumulo giuridico delle sanzioni è limitato all’interno delle violazioni riferite allo stesso anno ed alla stessa imposta.

Il perfezionamento di questa definizione si verifica con il versamento della prima rata, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto, in analogia con la disciplina a regime.

Il Ddl, inoltre, include nella sanatoria anche i pagamenti rateali omessi derivanti da istituti deflattivi già perfezionati in passato, per i quali non sia già stata notificata la cartella di pagamento o l’intimazione di pagamento. Non rileva dunque il mero affidamento del carico che invece rappresenta il presupposto del progetto di rottamazione quater.

Si tratta di somme derivanti da accertamenti con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione. Per i primi tre istituti, deve trattarsi di rate successive alla prima, poiché diversamente la definizione non si sarebbe perfezionata. In questo caso, però, la pace fiscale si ottiene con il pagamento integrale della sola maggiore imposta, senza maggiorazioni di sorta (interessi o sanzioni). Si tratta di una sorta di remissione in termini, per effetto della quale il contribuente può riprendere i pagamenti rateali ordinari, eventualmente in scadenza l’anno prossimo, o terminare il piano dei versamenti, qualora al 1° gennaio prossimo siano scadute tutte le rate pregresse.

È evidente il vantaggio rappresentato da questa sanatoria che favorisce maggiormente i soggetti che magari non hanno mai pagato nulla (conciliazioni giudiziali) oppure hanno pagato solo la prima rata.

In questo caso, il perfezionamento della definizione si realizza solo con il versamento integrale dell’imposta dovuta, in un massimo di venti rate trimestrali. In difetto, tornano le sanzioni e gli interessi ordinari, con l’aggravio della sanzione aggiuntiva di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997 (30%) commisurata al tributo residuo.Un elemento comune alla generalità delle forme di sanatoria è l’esclusione della compensazione nel modello F24. Gli importi dovuti devono pertanto essere pagati per intero “per cassa”. In compenso, è delineato il pagamento rateizzato, in un massimo di venti rate trimestrali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©