Accertamenti di lavoro e previdenza, in archivio il verbale unico
Il
Per quanto concerne gli accertamenti aventi ad oggetto il controllo sugli obblighi contributivi e previdenziali, la circolare individua essenzialmente tre settori produttivi, individuati in altrettante fonti informative. Essi riguardano l’elenco dei soggetti contribuenti da sottoporre ad accertamento ispettivo attraverso l’utilizzo dei sistemi di comunicazione interni dell’Inps. In tale contesto sono ricompresi anche i comportamenti preordinati alla truffa ai danni dello Stato e dell’Inps (ad esempio, fruizione illegittima di prestazioni previdenziali, conguagli indebiti in danno dell’Inps, ecc.). Altri settori produttivi potranno essere individuati dalla Commissione centrale ed essere condivisi ed attuati, a seconda della tipologia del fenomeno, da quelle Regionali. Altre fonti potranno essere, infine, fatte proprie dalle Commissioni regionali su segnalazioni di altre amministrazioni pubbliche, organismi investigativi e di controllo, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro o degli stessi lavoratori.
Per quanto attiene la vigilanza lavoristica , saranno poste in evidenza le iniziative di vigilanza che, a priori, potranno suggerire l’attivazione di accertamenti sia sotto il profilo lavoristico che, più strettamente, contributivo, dando eventualmente luogo all’intervento ispettivo congiunto.
Un esame particolare, come anticipato, è stato riservato alla verbalizzazione e notificazione degli accertamenti sia di natura lavoristica, sia previdenziale ed assicurativa. A tal proposito, richiamando l’articolo 13 del dlgs 124/2004, viene chiarito che l’obbligo della “verbalizzazione unica” trova applicazione alla sola materia sanzionatoria amministrativa e non già alla disciplina del recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi oggetto di omissione o evasione contributiva.
Tuttavia, in caso di accertamenti che attengano sia ad aspetti lavoristici – con eventuale contestazione di violazioni amministrative – sia ad aspetti assicurativi e previdenziali, la notifica con un unico verbale è stata ritenuta non sempre percorribile e opportuna. Ciò in ragione della diversa tempistica legata alle differenti tipologie di accertamento e dei destinatari dei verbali stessi (per le sanzioni amministrative, sempre una persona fisica). Infatti, di norma, la definizione del verbale amministrativo è più celere rispetto a quello assicurativo/contributivo. Qualora pertanto, per le suddette ragioni, la notificazione di un unico verbale non sia possibile, l’ispettore potrà notificare distinti verbali, evidenziando che gli accertamenti in materia contributi/previdenziale sono ancora in corso.