Imposte

Accertamento con adesione, interessi deducibili

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di Ennia Scapinello , Nicola Dalla Verde

Gli interessi passivi pagati per definire in adesione l’accertamento non scontano le limitazioni di cui all’articolo 96 del Tuir e sono quindi deducibili. Lo chiarisce una risposta a interpello, in corso di pubblicazione, con la quale le Entrate hanno confermato la tesi del contribuente, secondo cui gli interessi versati in sede di adesione esulano dal perimetro dell’articolo 96 perché non hanno natura finanziaria.

Per l’istante l’esistenza di una norma speciale che sancisce l’espressa indeducibilità degli interessi passivi corrisposti dai soggetti che effettuano versamenti Iva in virtù dell’opzione di cui all’articolo 33 comma 3 del Dpr 633/72 (oggi articolo 7 del Dpr 542/1999) attesta di converso come il principio generale sia di segno contrario, nel senso di una piena deducibilità degli interessi per ritardato versamento dei tributi. La Finanziaria 2008, del resto, ha riformulato l’articolo 96 del Tuir chiarendo che assumono rilievo, ai fini della disciplina in esame, esclusivamente gli interessi passivi originati da un rapporto avente causa finanziaria.

La posizione dell’Ufficio – assolutamente condivisibile – muove da quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 12990 del 12 aprile 2007 che ha chiarito la funzione “compensativa” (per il ritardo nell’esazione dei tributi) svolta dagli intessi passivi correlati alle imposte o alle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione, al controllo formale della dichiarazione o, appunto, all’accertamento d’ufficio. Poiché l’articolo 96 Tuir riguarda esclusivamente gli interessi o gli oneri collegati alla messa a disposizione di una provvista di danaro, di titoli o altri beni fungibili per i quali «sussiste l’obbligo di restituzione ed è prevista una specifica remunerazione» (circolare 19/E/2009), non rientrano nei limiti di deducibilità previsti da tale norma quegli oneri che invece, pur avendo giuridicamente natura di interessi, non sottendono alcun rapporto finanziario.

Di conseguenza, le Entrate confermano la deducibilità piena degli interessi da adesione, in quanto aventi funzione corrispettiva del ritardo nel pagamento del quantum dovuto a titolo di imposta e non finanziaria.

Viene anche precisato che, se il contribuente opta per il versamento in forma rateizzata, gli interessi passivi ricadono nelle limitazioni dell’articolo 96 Tuir; ciò in quanto questa dilazione costituisce a tutti gli effetti una scelta di natura finanziaria.

Rispondendo, infine, a un ulteriore quesito, l’Ufficio ha chiarito che gli interessi da adesione ricadono nella nozione di «interessi passivi e oneri assimilati» rilevanti per la deduzione Irap da Ires di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 185/2009, in coerenza con la ratio della norma che è quella di ammettere la deducibilità dall’Ires del 10% dell’Irap afferente gli interessi passivi (al netto degli attivi) che incidono nella determinazione della base imponibile Irap.

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