Controlli e liti

Accertamento catastale senza obbligo di contraddittorio preventivo

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di Massimo Romeo

L’accertamento catastale non riguarda la materia dei tributi armonizzati, né rientra tra i procedimenti per i quali può ritenersi espressamente previsto dalla legislazione nazionale uno specifico obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, neanche in forma di sopralluogo, che rimane una mera facoltà dell’Amministrazione stessa, specie nel caso di procedimenti Docfa aventi di per sé stessi natura fortemente partecipativa. In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della suddetta procedura ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente. Questi i principi di diritto emergenti dalla sentenza 3206/6/2019 della Ctr Lombardia del 22 luglio scorso.

Il contesto
Continuano a pronunciarsi i giudici tributari lombardi sul tema dell’obbligatorietà o meno del contraddittorio preventivo. Questa volta viene affrontato con riferimento agli avvisi di accertamento catastali per i quali non è normativamente previsto tale obbligo né tantomeno secondo la giurisprudenza prevalente, in quanto atti impositivi aventi ad oggetto tributi non armonizzati. Anche il legislatore sembra recentemente e implicitamente averne confermato l’esclusione per i tributi locali introducendo (con la legge 58/2019 di conversione del Dl 34/2019) l’articolo 5-ter al Dlgs 218/1997, secondo il quale: «L’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento».

Il caso
La vicenda giunta all’attenzione dei giudici tributari milanesi concerneva l’impugnazione proposta da una società avverso un avviso di accertamento con il quale era stata rideterminata la rendita catastale relativa ad un immobile, rendita indicata nella dichiarazione Docfa e rivalutata in aumento dall’Ufficio. I giudici di primo grado disattendevano le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente in merito alla carenza di motivazione dell’atto, alla dedotta violazione del contraddittorio preventivo e all’omessa effettuazione del sopralluogo, ma correggevano la stima dell’Ufficio, prendendo in considerazione la documentazione allegata dalla società comprovante lo stato di degrado dell’immobile.

La Ctr lombarda decide di confermare in parte la sentenza di primo grado offrendo ulteriori spunti di riflessione sui temi del contraddittorio e della motivazione e di riformarla sulla correzione della stima effettuata in base al documentato grado di vetustà dell’immobile.

Quanto al contraddittorio i giudici regionali richiamano la sentenza delle Sezioni Unite (24823/2015) che hanno affermato come «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito».

Pertanto l’accertamento catastale, chiosa il Collegio, non riguarda la materia dei tributi “armonizzati”, né rientra tra i procedimenti per i quali può ritenersi espressamente previsto dalla legislazione nazionale uno specifico obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, neanche in forma di sopralluogo, che rimane una mera facoltà dell’Amministrazione stessa, specie nel caso di procedimenti Docfa, come quello in esame, aventi di per sé stessi natura fortemente partecipativa. Con riferimento, poi, alla asserita carenza di motivazione dell’avviso di accertamento catastale viene rammentato che, in tema di classamento di immobili conseguente ad una procedura Docfa e basato su una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie.

Riformano, infine, la sentenza di primo grado, ritenendo che la dedotta e documentata condizione di inagibilità delle unità immobiliari, certificata successivamente dal Comune rispetto alla procedura Docfa, potrà essere oggetto di nuova procedura finalizzata alla variazione catastale delle singole autonome unità, con attribuzione ai fabbricati in questione della specifica categoria.

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