Il contribuente raggiunto da un avviso di accertamento ha facoltà di utilizzare, a riduzione della pretesa erariale, le perdite fiscali pregresse rispetto al periodo d’imposta oggetto di rettifica. Per le società «stand alone», tale facoltà, disciplinata dall’articolo 42, comma 4, Dpr 600/1973, è comunicata al competente Ufficio trasmettendo telematicamente il modello Ipea; per le società aderenti al regime di tassazione di gruppo, invece, la norma di riferimento è l’articolo 40-bis, comma 3, Dpr 600/1973 ed il modello da utilizzare è l’Ipec.
Modello Ipec per accertamenti «unitari» da consolidato
Per i soggetti non aderenti al regime di tassazione di gruppo, l’utilizzo delle perdite in accertamento è disciplinato dall’ articolo 42, comma 4, Dpr 600/1973 secondo cui «sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall’eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che...
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