Controlli e liti

Accertamento, il contraddittorio preventivo resta limitato

di Laura Ambrosi

Solo per i tributi armonizzati c’è un obbligo di contraddittorio preventivo all’emissione dell’atto la cui violazione comporta la nullità a condizione che il contribuente enunci le ragioni che avrebbe potuto far valere. A confermare questo orientamento è la Cassazione con l’ordinanza 21071/2017 depositata ieri.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito di una società. Erano stati notificati anche gli accertamenti ai soci per l’ imputazione per trasparenza dei maggiori redditi .

I provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al giudice tributario eccependone l’illegittimità per violazione del diritto al contraddittorio preventivo.

La Ctp ha respinto il ricorso, mentre la Ctr ha ritenuto che fosse effettivamente stato violato l’articolo 12 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) nonostante si trattasse di un accertamento a tavolino.

L’agenzia delle Entrate ha presentato così in Cassazione. La Suprema corte, riformando la decisione, ha richiamato i principi sanciti dalle Sezioni Unite in tema di contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino. La sentenza 24823/2015 ha, infatti, ritenuto che in tema di diritti e garanzie del contribuente l’amministrazione è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi “armonizzati”.

La violazione comporta l’invalidità dell’atto solo a condizione che il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa.

Per i tributi non armonizzati, invece, in assenza di specifiche previsioni normative, l’accertamento è legittimo pur in assenza del contraddittorio preventivo.

Nel caso specifico, la pretesa aveva ad oggetto sia Iva (tributo armonizzato), sia Irap e Irpef sulla parte attribuibile ai soci (tributi non armonizzati).

La Ctr, quindi, avendo ritenuto illegittimi i provvedimenti non si era uniformata ai principi delle Sezioni Unite. Per l’Iva occorreva verificare la “non pretestuosità” dell’opposizione e quindi se i contribuenti avevano enunciato le ragioni che avrebbero potuto evidenziare in sede di contraddittorio preventivo.

Per la parte Irap/Irpef, invece, trattandosi di tributi non armonizzati, l’ufficio non era tenuto ad alcun obbligo di contraddittorio.

La decisione conferma la rigorosa interpretazione della giurisprudenza di legittimità alla luce anche del fatto che la Corte costituzionale, interpellata sulla possibile incostituzionalità della norma, di fatto non si è pronunciata.

Va detto in ogni caso che non si comprendono le ragioni di un simile comportamento da parte degli uffici volto a non svolgere il contraddittorio preventivo nel corso dei vari controlli a prescindere si tratti di verifica presso la sede del contribuente o meno. Infatti, solo il coinvolgimento preventivo del diretto interessato, consentirebbe l’emissione di provvedimenti più motivati.

Non a caso la stessa Agenzia (circolare 16/E/2016) ha precisato che il contraddittorio assume «nodale e strategica centralità per la compliance e, come tale, dovrà essere considerato un momento significativamente importante del procedimento e non un mero adempimento formale».

L’ordinanza n. 21071/2017 della Cassazione

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