Controlli e liti

Accertamento valido anche senza esibizione dell’atto che autorizza le indagini bancarie

di Andrea Taglioni

L’omessa esibizione del provvedimento che autorizza le indagini bancarie, trattandosi di un atto privo di rilevanza esterna ed avente natura prodromica rispetto all’eventuale attività accertativa, non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente.
L’illegittimità dell’avviso di accertamento può essere dichiarata soltanto nel caso in cui le movimentazioni siano state acquisite in mancanza dell’autorizzazione e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente.
A ribadire questo pressoché consolidato orientamento, è la Corte di cassazione con la sentenza n. 17457 depositata ieri.
Con il ricorso in Cassazione l’agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di secondo grado, confermando la sentenza della Commissione tributaria provinciale, avevano ritenuto fondata l’eccezione preliminare con cui il contribuente aveva chiesto la nullità dell’avviso per la mancata allegazione dell’atto autorizzativo all’acquisizione dei dati bancari. La difesa erariale evidenziava, inoltre, il richiamo nell’avviso di accertamento del processo verbale di constatazione dal quale risultava il regolare rilascio dell’autorizzazione.
La Cassazione ha accolto il ricorso sottolineando come l’autorizzazione necessaria alle indagini bancarie risponde al mero fine di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta, non richiedendo nessuna particolare motivazione.
Inoltre i giudici, a differenza dell’autorizzazione all’accesso domiciliare, che necessita dell’indicazione dei gravi indizi di violazione delle norme fiscali, confermano che il provvedimento per l’espletamento delle indagini bancarie si inserisce in una fase preparatoria che regolamenta solo i rapporti tra uffici e, non potendolo qualificarlo come provvedimento a rilevanza esterna o atto impositivo, non necessita dell’indicazione dei motivi che hanno portato alla sua emanazione.

Cassazione, sentenza 17457

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©