Controlli e liti

Accesso agli atti ampio dopo l’avviso di accertamento

Secondo il Consiglio di Stato dopo la conclusione dell’attività istruttoria va autorizzata l’estrazione di tutti i documenti

di Andrea Taglioni

L’amministrazione finanziaria non può negare l’accesso agli atti al contribuente che chiede di prendere visione dell’intero fascicolo e della relativa documentazione sulla base della quale ha fondato l’avviso di accertamento.

Conclusa l’attività istruttoria e adottato l’atto finale, l’ufficio deve autorizzare l’estrazione di tutti i documenti al fine di consentire al soggetto interessato di verificare se la formazione del provvedimento amministrativo è affetto da vizi sostanziali o procedimentali.

E se l’impulso alla verifica fiscale è scaturito da una denuncia, segnalazione o esposto, è diritto del contribuente non solo contestare la veridicità e l’affidabilità dell’informativa, ma anche quello di riscontrare la legittimità dei presupposti necessari sia per avviare l’indagine tributaria sia per ottenere l’autorizzazione dalla Procura della Repubblica per l’accesso domiciliare. Sono le conclusioni a cui è giunto il Consiglio di Stato con la sentenza 3492 del 4 maggio.

Il caso

I giudici analizzano la fattispecie dell’accesso alla relazione informativa della Guardia di Finanza inerente a una verifica fiscale, condotta anche sulla base di una autorizzata perquisizione domiciliare, utilizzata successivamente dall’agenzia per l’accertamento tributario e per la quale è stato opposto il diniego limitatamente ad una parte del rapporto.

Nello specifico il contribuente contestava all’amministrazione come fosse necessario, ai fini di un’efficace difesa giurisdizionale, conoscere integralmente l’informativa - all’interno della quale erano anche contenute delle fonti confidenziali - che avevano fatto scattare l’indagine fiscale unitamente all’autorizzazione per accedere presso il domicilio privato del ricorrente.

La prima decisione

La sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di esibire la relazione informativa in versione integrale, sebbene con l’oscuramento delle generalità del denunciante, segnalante o esponente, è stata confermata dal consesso amministrativo.

La sentenza del Consiglio di Stato

Innanzitutto i giudici amministrativi ricordano come è ormai principio consolidato quello secondo cui l’inibizione al diritto d’accesso nei procedimenti tributari è limitata solamente alla fase di pendenza del procedimento venendo meno una volta che l’Ufficio notifica l’avviso di accertamento.

Nel riconoscere la piena tutelabilità giuridica della fattispecie ne è derivato, da un punto di vista soggettivo, che è diritto del contribuente prendere visione di tutta la documentazione – attuativa del rapporto di imposta- e verificare che gli atti e le procedure propedeutiche all’accertamento non fossero affetti da vizi, ivi compresi anche quelli attinenti alla veridicità e attendibilità delle informazioni raccolte.

L’organo giudicante, inoltre, ha ritenuto l’insussistenza, anche sotto il profilo oggettivo, di qualsiasi preclusione all’accoglimento dell’istanza del contribuente. Sotto questo aspetto e in virtù dei diversi interessi contrapposti, ma anche in ragione del rispetto della parità tra le parti, al soggetto sottoposto a controllo fiscale va riconosciuta sia nel procedimento che nel processo la possibilità di fornire la prova contraria.

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