Accesso ai forfettari solo dall’anno successivo all’addio alla Srl
Linea dura dell'agenzia delle Entrate sull'incompatibilità del regime forfettario in presenza di partecipazione in società a responsabilità limitata.Si ricorda che una nuova causa ostativa al regime forfettario è il possesso di una partecipazione in una società a responsabilità limitata a condizione che la società sia controllata direttamente o indirettamente dalla persone fisica che intende adottare questo regime e che la società svolga una attività riconducibile a quella del socio persona fisica.
È stato chiesto all'agenzia delle Entrate se sia possibile rimuovere la causa ostativa mediante la cessione della partecipazione durante il 2019 per poter applicare in tale anno il regime forfettario. La risposta è stata negativa in quanto secondo l'Agenzia nessuna preclusione sussiste ad applicare il regime agevolato nel caso in cui il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime provveda a rimuovere le cause ostative.
Quindi in sostanza il contribuente doveva pensarci nel 2018 e non è una bella risposta tenuto conto l'ultima legge di Bilancio (legge 145/2018) è stata approvata negli ultimissimi giorni dell'anno scorso. Perché, ad esempio, mutuando dallo statuto del contribuente, non è stato concesso un termine di sessanta giorni per consentire la fuoriuscita dalla società?La medesima risposta è stata fornita dall'Agenzia in presenza di una partecipazione posseduta da molto tempo e quindi in modo incolpevole e non preordinato alla attività in regime forfettario, tenuto conto che la relazione governativa di accompagnamento giustifica questa disposizione al fine di evitare la polverizzazione delle attività mediante frammentazione volontaria.
Ma la risposta ricevuta ieri dalla Entrate apre un nuovo interrogativo in ordine alla parteciparono in società di persone. Si ricorda infatti che il regime forfetario è precluso ai soci di società di persone(escluse le società semplici che dichiarano soltanto redditi fondiari) indipendentemente dalla percentuale posseduta e dalla attività svolta dalla società'. In passato l’agenzia delle Entrate aveva precisato che relativamente alla partecipazione in società di persone o di Srl che avevano optato per il regime della trasparenza , se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo di imposta nel quale si intende applicare il regime forfetario , la causa di esclusione non opera perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato all'acquirente della partecipazione (circolare 10/E/2016, secondo capoverso).
La riposta fornita ora dall’Agenzia riguarda la causa ostativa alla lettera d) del comma 57, della legge 190/2014, la quale comprende la partecipazione sia in società di persone che nelle società a responsabilità limitata e solo per queste ultime devono sussistere le ulteriori condizioni di controllo e di svolgimento di attività similari. Nella riposta la Agenzia non scompone fra partecipazioni in società di persone o di Srl , ma a nostro parere siccome la norma sulle società di persone non e cambiata in confronto allo scorso anno, dovrebbe essere confermata la precedente interpretazione secondo la quale è consentita la cessione della partecipazione entro la fine del periodo di imposta di applicazione del regime forfettario.
Le risposte della Guardia di Finanza
Le risposte dell’agenzia delle Entrate/1
Le risposte dell'agenzia delle Entrate/2
Le risposte dell'agenzia delle Entrate/3
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