Imposte

Accise sui carburanti, per il credito d’imposta per la coop di taxi serve la dichiarazione

immagine non disponibile

di Roberto Bianchi

Il credito di imposta relativo alle accise sui carburanti consumati nell’attività delle autovetture su piazza (taxi e noleggio con conducente) viene riconosciuto dall’Amministrazione doganale, anche mediante il rilascio di buoni di imposta da utilizzare presso il deposito fiscale della compagnia petrolifera prescelta dal contribuente, purché sia preventivamente e indefettibilmente inoltrata la dichiarazione dei redditi (anche integrativa) afferente al periodo di imposta di riferimento, idonea a documentare il credito non utilizzato.
A tale conclusione è giunta la Cassazione con l’ ordinanza 24708/2019 .

Una cooperativa a responsabilità limitata ha presentato ricorso alla Suprema Corte avverso una sentenza della Ctr del Lazio che aveva accolto il ricorso dall’agenzia delle Dogane avverso il provvedimento di determinazione del buono d’imposta (Dlgs 504/1995) che aveva attribuito alla richiedente un ulteriore importo rispetto a quello riconosciutole ab initio.

La cooperativa, esercente l’attività di servizio taxi, aveva presentato, ai sensi degli articoli 5 e 5 bis del Dm 29 marzo 1994, un’istanza di conversione del credito tributario in buono d’imposta e, ottenuta sulla base della dichiarazione dei redditi prodotta la determinazione dell’importo del buono in una misura inferiore a quella invocata, aveva proposto ricorso innanzi alla Ctp di Roma con il quale aveva impugnato il provvedimento summenzionato, lamentando che lo stesso teneva conto della dichiarazione integrativa che postulava un ammontare più cospicuo del buono d’imposta appartenente alla richiedente.

A parere del Collegio di legittimità il beneficio spettante sui carburanti consumati per l’azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, previsto dai punti 12 e 13 della Tabella A allegata al Testo Unico delle accise, approvato con il Dlgs 504/1995, viene concesso attraverso un credito di imposta (rimborso di accisa) commisurato alla differenza tra l’aliquota stabilita per quanto riguarda la benzina, il gasolio, il metano, il gpl e quella ridotta in relazione ai medesimi prodotti in base alla tabella di riferimento allegata al decreto legislativo 504/95 e, pertanto, per beneficiare dell’agevolazione, devono essere indefettibilmente osservate le disposizioni dettate dal Dm 29 marzo 1994, nel quale sono ricomprese le «Modalità di applicazione dell’aliquota ridotta di accisa sui carburanti per l’azionamento delle autovetture pubbliche su piazza».

L’articolo 5 bis del citato decreto prevede che per utilizzare l’eccedenza correlata al credito di imposta maturato ad appannaggio del contribuente, lo stesso deve curarsi di presentare alla competente circoscrizione doganale un’istanza contenente talune essenziali informazioni (generalità, domicilio, codice fiscale dell’istante, specie del servizio prestato, estremi della licenza, dati identificativi dell’autovettura, dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio prestato), allegandovi copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti il credito residuo.

La predetta istanza, preventivamente vistata dalla competente autorità comunale, segue la procedura regolamentare disciplinata dal Dm del 1994, essendo questa imprescindibilmente funzionale a consentire la conversione del credito in parola in un buono d’imposta, favorendo il monitoraggio erariale sulla correlazione fra il credito e l’anno fiscale di riferimento, oltre a permettere l’utilizzo tempestivo dell’eccedenza nel termine di 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento (articolo 5-bis). Pertanto, solo disponendo della dichiarazione dei redditi corredata, se del caso, delle integrazioni alla stessa normativamente consentite, la circoscrizione doganale può appurare l’effettività del credito residuo e specularmente il mancato, precedente utilizzo del credito d’imposta. Sulla base di detto computo, l’Autorità doganale può, dunque, emettere un apposito provvedimento formale determinativo dell’importo reale dell’accisa rimborsabile, idoneo a costituire il buono d’imposta spendibile.

Cassazione, ordinanza 24708/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©