Accise sul gasolio agricolo, il comodato deve essere registrato
La defiscalizzazione delle accise sul gasolio agricolo può essere riconosciuta anche ai soggetti che esercitano l’attività su fondi rustici condotti a titolo di comodato purché quest’ultimo risulti redatto in forma scritta e sia sottoposto a regolare registrazione.
Questa è la precisazione fornita dall’agenzia delle Dogane con la nota n. 104162 del 15 settembre scorso.
L’esigenza di chiarire le modalità attraverso le quali gli operatori agricoli possono beneficiare delle agevolazioni fiscali sul gasolio impiegato in agricoltura nasce dalla prassi diffusa di utilizzare, quale istituto per la conduzione del fondo, il comodato.
Già in un precedente documento di prassi (risoluzione 2/D del 2003) l’amministrazione aveva avuto modo di precisare, sentita anche l’Avvocatura di Stato, l’estensibilità della riduzione delle accise anche ai soggetti che, mediante il contratto di comodato, svolgevano le attività alle quali la legge riconosce l’agevolazione. Quindi, l’assimilazione del comodato all’affitto presupponeva che l’agevolazione, riservata agli esercenti delle attività agricole iscritti nel registro delle imprese, necessitasse comunque della documentazione comprovante la conduzione del fondo.
In pratica, i benefici in questione sono stati riconosciuti per lo svolgimento delle attività agricole a prescindere del titolo in virtù del quale il soggetto è nel possesso o nel godimento del fondo.
A questo proposito il documento sottolinea la necessità, stante lo sconto fiscale concesso per l’utilizzo agricolo del carburante, che il contratto di comodato dei terreni sia stipulato in forma scritta e soggetto a registrazione.
Ma non solo. È di interesse la posizione delle Dogane nell’individuazione, anche al fine di reprimere un uso distorto dell’agevolazione, degli elementi necessari a corredo della richiesta di rimborso.
A questo proposito rileva, come requisito necessario e imprescindibile per l’ottenimento dei benefici, la chiara identificazione del titolo e della titolarità del soggetto richiedente, unitamente alla dimostrazione dell’effettivo possesso e utilizzo del terreno durante il periodo per il quale si chiede il rimborso del carburante utilizzato per l’attività agricola.