Acconti del 30 novembre, verifica sulle esclusioni in agricoltura
Gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola, beneficiano per il 2021 e il 2022 dell’esenzione da Irpef sui redditi dominicali e agrari
Si avvicina il termine del 30 novembre 2022 entro il quale si dovrà procedere al versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per l’anno in corso. Ogni anno, infatti, i contribuenti sono chiamati a versare il saldo delle imposte dell’anno precedente, e gli acconti per l’anno in corso, che sono pari al 100% dell’imposta dovuta complessivamente per l’anno precedente. Il primo acconto ha la stessa scadenza del saldo dell’anno precedente (30 giugno) e può essere rateizzato fino ad un massimo di 6 rate, mentre il secondo dovrà essere versato entro il 30 novembre e non può essere oggetto di rateazione.
Il versamento delle imposte, compresi gli acconti, riguarda tutte le imprese, ma nel caso delle imprese agricole, l’ammontare dell’acconto dovuto potrebbe essere pari a zero.
Imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti
Gli imprenditori agricoli professionali (Iap) e i coltivatori diretti (Cd), iscritti alla previdenza agricola, beneficiano sia per l’anno 2021 che per l’anno 2022 dell’esenzione da Irpef sui redditi dominicali e agrari. L’esenzione inizialmente prevista dal comma 44 della legge 232/2016 per il solo triennio 2017 – 2019 ed è stata poi proroga per gli anni successivi. In particolare, per l’anno 2021 è stata prevista dall’articolo 1, comma 38, della legge 178/2020 e per l’anno 2022 dall’articolo 1, comma 25, della legge 234/2021.
Questi, dunque, se svolgono la propria attività agricola nei limiti dettati dall’articolo 32 del Tuir (Dpr 917/1986) e non svolgono altre attività produttive di altre forme di reddito, non sono tenuti a versare alcuna somma né a titolo di saldo per il 2021, né a titolo di acconto per il 2022.
Alcune attività agricole, tuttavia, non rientrano nell’ambito del reddito agrario, ma sono oggetto di tassazione in via forfettizzata o in via ordinaria. Si tratta, ad esempio, dell’allevamento svolto in misura eccedente rispetto alla capacità del terreno, delle agroenergie, o, ancora, dell’attività agrituristica. Per queste attività, dunque, non sarà dovuto solo il saldo delle imposte, ma anche gli acconti, calcolati in misura pari al 100% dell’imposta dovuta per l’esercizio precedente.
La misura di ciascun acconto dipende se l’impresa è soggetta agli indicatori di affidabilità (Isa) o meno: infatti, per i soggetti Isa le due rate sono pari al 50% ciascuna, mentre per i soggetti diversi le rate sono pari al 40% (primo acconto) e 60% (secondo acconto). Le imprese agricole, tranne rare eccezioni, non sono soggetti produttivi di reddito di impresa e pertanto non sono soggette a Isa. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi il secondo acconto dovrebbe essere pari al 60 per cento.
Il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può sempre determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore (metodo previsionale).
L’Irap
Le imprese agricole la cui attività rientra nel reddito agrario in base all’articolo 32 del Tuir, sono esenti da Irap. Invece per le attività agricole non rientranti nel reddito agrario l’imposta regionale è dovuta.
Ne consegue che per i soggetti che svolgono una delle attività ricomprese nel reddito agrario (coltivazione, silvicoltura, allevamento con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, attività connesse con prevalenza di prodotti propri e compresi nel Dm 13 febbraio 2015), l’Irap non è dovuta.
Se dovuto, anche l’acconto Irap si determina in misura pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente e sempre in due rate; secondo le stesse regole previste per le imposte sui redditi.
A partire dall’anno 2022 l’Irap è abolita per le persone fisiche; pertanto, gli imprenditori individuali non hanno versato il primo acconto lo scorso giugno e non verseranno nemmeno il secondo.
Le sanzioni
Si ricorda, infine, che eventuali tardivi pagamenti sono soggetti alla sanzione del 30% che può essere ridotta con ravvedimento operoso.