Acconti Ires e Irap maggiorati per spa e srl
La scadenza del 1° dicembre riguarderà soprattutto autonomi e imprese che sono chiamati a versare la seconda rata di acconto di imposte e contributi dovuti all'Inps per il 2014. Sono esclusi i contribuenti che hanno conseguito esclusivamente redditi di lavoro dipendente e assimilato per i quali è il sostituto d'imposta a effettuare i conguagli. Ma la scadenza interesserà i proprietari di casa che hanno affittato con la cedolare secca. Resta l'aliquota maggiorata (anche se un po' più bassa rispetto a dodici mesi fa) per l'Ires e l'Irap delle società di capitali che dovranno calcolare l'importo dovuto al 101,5 per cento.
La quota
La misura dell'acconto è differente a seconda dell'imposta che si deve versare. L'acconto Irpef va calcolato con aliquota pari al 100%, qualora l'imposta determinata sul 2013 sia almeno pari a 51 euro. L'acconto dell'addizionale comunale Irpef andava, invece, versato in un'unica soluzione entro la scadenza del saldo 2013 (per l'addizionale regionale non è invece previsto alcun acconto). Nella stessa misura vanno poi corrisposti gli acconti Ivie e Ivafe (le imposte rispettivamente sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all'estero).
Per quanto riguarda la cedolare secca l'acconto è dovuto nella misura complessiva del 95% dell'imposta 2013 e va versato in due rate (38% quale prima rata e il 57% come seconda) qualora l'importo della prima rata superi i 103 euro.
I contribuenti minimi (con il prelievo al 5%) devono versare l'eventuale acconto dell'imposta sostitutiva utilizzando le modalità previste per l'Irpef mentre non sono tenuti al versamento di alcun acconto i soggetti nel regime delle nuove iniziative produttive. Questi ultimi devono, eventualmente, versare solo l'acconto Irap qualora siano obbligati a tale imposta.
Per l'Ires l'acconto è stabilito nella misura del 101,5% e risulta dovuto qualora l'imposta del 2013 sia pari o superiore a 21 euro. Anche per banche e assicurazioni l'acconto torna al 101,5% (contro il 130% dello scorso anno).
La misura dell'anticipo Irap è legato inscindibilmente a quello delle imposte dirette. I contribuenti Irpef dovranno, pertanto, commisurare l'acconto al 100% dell'imposta 2013 mentre per quelli Ires la quota è del 101,5 per cento. Di conseguenza, l'acconto è dovuto dai soggetti Irpef se l'imposta regionale sulle attività produttive relative al 2013 è pari o supera 52 euro, mentre è dovuto dai soggetti Ires quando l'imposta 2013 è maggiore o uguale a 21 euro.
Previsionale o storico
Nel valutare la misura dell'acconto da versare il contribuente può operare, in alternativa al metodo storico, con il cosiddetto metodo previsionale. Tale metodologia di calcolo risulta essere conveniente perché presume di conseguire, nel 2014, un reddito inferiore rispetto a quello del 2013. L'importo di quanto dovuto è in questo caso parametrato alla minore imposta calcolabile per l'anno in corso. Tale metodologia di calcolo presenta delle difficoltà in quanto risente necessariamente dei rischi legati alla stima. Ci sono comunque situazioni nelle quali il margine di errore risulta essere contenuto in quanto la situazione è palesemente cambiata rispetto al 2013. È il caso della società che ritiene di chiudere in perdita per un ingente calo del fatturato o della persona fisica che sa di poter beneficiare il prossimo anno di oneri deducibili e detraibili particolarmente consistenti (come quelli per spese di ristrutturazione edilizia o per risparmio energetico).
Le autocorrezioni
Eventuali errori commessi potranno comunque essere regolarizzati avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso. In tal caso sarà possibile beneficiare di una riduzione della sanzione che attualmente può variare da un minimo dello 0,2% giornaliero, in caso di versamento eseguito entro i primi 15 giorni di ritardo, per poi passare al 3% (se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza) per arrivare al 3,75% (in caso di regolarizzazione entro il prossimo 30 settembre 2015). Inoltre il Ddl di Stabilità - ora all'esame della Camera - prevede una profonda revisione dell'istituto in questione che dovrebbe portare anche alla fissazione di termini più ampi, rispetto agli attuali, per procedere alla regolarizzazione spontanea delle violazioni. Se fossero confermati nel testo definitivo, si potrebbero applicare anche per gli omessi o carenti versamenti della seconda rata di acconto 2014.