Adempimenti

Acconti, terreni con esenzione triennale

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di Gian Paolo Tosoni

Scade giovedì 30 novembre il termine per il versamento del secondo acconto Irpef relativo al 2017. In questa occasione i titolari di redditi dei terreni, dominicale e agrario, se in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (articolo 1 del Dlgs 99/2004), iscritti nella previdenza agricola, usufruiscono della esenzione Irpef. L’esclusione si applicherà per il triennio 2017-2019 ed è prevista dal comma 44 dell’articolo 1 della legge 232/2016.

Questa agevolazione si applica anche ai soci delle società semplici qualora siano in possesso dei predetti requisiti; in primo luogo deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale («Iap») la società semplice che viene normalmente segnalata nel quadro RA del modello Redditi società di persone. I soci delle società semplici agricole che non sono in possesso della predetta qualifica non possono invocare l’esclusione da Irpef sulla propria quota dei redditi dei terreni. Quantomeno questa è l’interpretazione conseguente ai criteri di rivalutazione dei redditi del terreni del 30% anch’essa applicata soltanto per i coltivatori diretti e Iap iscritti nella previdenza agricola.

Nessuna esenzione da Irpef o Ires spetta, invece, per i redditi dei terreni appartenenti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, come pure per le società a responsabilità limitata in quanto queste società anche se hanno optato per il reddito agrario, il loro reddito ha sempre natura del reddito di impresa (agenzia delle Entrate, circolare n. 8 del 7 aprile 2017).

La norma non blocca la rideterminazione degli acconti di imposta su base previsionale. Ne consegue che i contribuenti che si trovano in queste condizioni possono rideterminare l’acconto per l’anno 2017, considerando che il reddito dei terreni non verrà dichiarato nella prossima dichiarazione dei redditi. Quindi, se un proprietario conduttore del proprio fondo rustico si trova nella condizione che i redditi dei terreni sono gli unici redditi contenuti nella propria dichiarazione, può evitare di versare gli acconti di imposta in quanto per il 2017 non avrà Irpef da pagare. Se invece possiede altri redditi allora deve fare una previsione di quale sarà il proprio reddito senza i terreni e rideterminare di conseguenza l’acconto in misura non inferiore al 100% dell’Irpef che sarà dovuta. In questo caso occorre ricordare che viene meno la deducibilità degli interessi passivi su prestiti e mutui agrari e dei contributi consortili versati a consorzi obbligatori.

Esaminiamo quali relazioni vi sono tra l’esenzione Irpef sui terreni e la deducibilità di alcuni oneri deducibili. In primo luogo, con il venire meno dei redditi dei terreni non saranno più detraibili nella misura del 19% gli interessi passivi e i relativi oneri accessori e quote di rivalutazione e indicizzazione pagati su prestiti e mutui agrari di ogni spesa; infatti tali oneri sono detraibili nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati.

Anche i canoni livelli e censi e contributi dovuti a consorzi obbligatori sono deducibili se gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo.

Invece, i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza sono comunque deducibili in quanto per questi oneri non vi è alcuna relazione con il reddito dichiarato.

Quindi, se un imprenditore agricolo possiede altri redditi può comunque dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati alle gestioni previdenziali agricole ancorché il reddito dei terreni non debba essere dichiarato.

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