Adempimenti

Acconti, ultimo giorno per i versamenti

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di Salvina Morina e Tonino Morina

Oggi è l’ultimo giorno per più di dieci milioni di contribuenti che devono eseguire i pagamenti del modello Redditi o Irap 2017, per l’anno 2016. Dopo 19 anni, è scomparsa la denominazione di «Unico» ed è iniziata l’era della modulistica «Redditi». Le dichiarazioni dei redditi relative al 2016, da presentare nel 2017, si chiamano infatti semplicemente «Redditi».

Da quest’anno sono cambiati anche i termini per i versamenti risultanti dalla dichiarazioni dei «Redditi» 2017, per il 2016. I vecchi termini del 16 giugno o dal 17 giugno al 16 luglio con lo 0,40% in più sono stati infatti allungati al 30 giugno e al 30 luglio. Per chi presenta i modelli Redditi 2017 e Irap 2017, il 30 giugno 2017 è infatti l’ultimo giorno per eseguire il versamento a titolo di saldo per il 2016 e prima rata di acconto per il 2017. Alla cassa i contribuenti che presentano Redditi 2017 PF persone fisiche, Redditi 2017 SP società di persone e soggetti assimilati, Redditi 2017 SC società di capitali ed enti commerciali (con esercizio che coincide con l’anno solare) e Redditi 2017 ENC enti non commerciali.

Altre imposte e contributi

In scadenza anche il termine per pagare tutte le altre imposte e contributi “collegati” al modello Redditi 2017. La scadenza riguarda inoltre i contribuenti che:

•hanno scelto il regime della cedolare secca e devono versare il saldo della tassa piatta per il 2016 e la prima rata di acconto per il 2017;

•sono titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero e devono versare l’imposta sul valore degli immobili (Ivie);

•nel 2016 hanno detenuto attività finanziarie all’estero e devono versare le relative imposte (Ivafe);

•devono versare i contributi previdenziali Inps sul reddito eccedente il cosiddetto minimo di reddito;

•devono versare il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese.

I contribuenti, che “saltano” la scadenza di oggi, potranno eseguire i versamenti entro il 30 luglio 2017, che slitta a lunedì 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Saldo Iva del 2016

La scadenza del 30 giugno riguarda anche i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale Iva 2017, per l’anno 2016, entro il 28 febbraio 2017, tenendo presente che anche le dichiarazioni trasmesse entro il 3 marzo 2017 sono considerate presentate nei termini. Essi possono versare il saldo Iva entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2017, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2017. Chi non ha pagato il saldo Iva entro il 16 marzo 2017 può perciò eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2017, con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017.

Il contribuente, che ha presentato la dichiarazione annuale Iva 2017, per il 2016, può, ad esempio:

•avere versato il saldo Iva 2016 entro il 16 marzo 2017 in unica soluzione e poi rateare o pagare in unica soluzione i versamenti dei Redditi 2017;

•rateare l’Iva a saldo 2016 e non rateare uno o più dei versamenti dei Redditi 2017.

Nel caso di contribuente che versa il saldo Iva nel periodo dal 17 marzo al 30 giugno 2017, è dovuta una maggiorazione dello 0,40% che si calcola per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2017.

Nel caso di contribuente che versa il saldo Iva nel periodo da 1° luglio al 30 luglio 2017, che slitta a lunedì 31 luglio 2017, è dovuta una ulteriore maggiorazione dello 0,40% che si calcola sull’importo determinato al 30 giugno 2017.

Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti del modello Redditi 2017, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento dal 16 marzo 2017. Se i debiti del modello Redditi 2017 sono superiori ai crediti, lo 0,40% si applica sulla differenza.

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