Adempimenti

Acconto Iva del 27 dicembre, rush finale per la scelta tra i tre metodi di calcolo

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di Redazione Quotidiano del Fisco

Entro il 27 dicembre i contribuenti devono effettuare il pagamento dell’acconto Iva 2019, acconto che poi potrà essere scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti con liquidazioni mensili, ovvero per il quarto trimestre 2019 per i contribuenti con liquidazioni trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio, slittato per il 2020 al 17 febbraio), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2019 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo, slittato per il 2020 al 17 marzo). Ripercorriamo i tre metodi per il calcolo.

Metodo storico
Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento dovuto per il mese o trimestre dell’anno precedente, al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta che risulta:
dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti mensili;
dalla dichiarazione annuale Iva per i contribuenti trimestrali ordinari;
dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente, per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, eccetera).

Metodo previsionale
Se si utilizza il metodo previsionale, l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
Pertanto l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Metodo analitico o delle operazioni effettuate
Tale metodo di calcolo si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.
In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante effettuando un’apposita liquidazione Iva considerando:
l’Iva a debito esigibile che risulta dalla somma delle operazioni registrate o da registrare dal 1° dicembre al 20 dicembre per i contribuenti mensili e dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali (compresi gli acquisti intracomunitari) e delle operazioni effettuate dal 1° novembre al 20 dicembre, che alla data del 20 dicembre non risultano ancora fatturate o registrate in quanto non scaduti ancora i termini per l’emissione della fattura o la registrazione;
l’Iva a credito risultante dagli acquisti (comprese le importazioni e gli acquisti intracomunitari) registrati dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili e dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali;
l’eventuale Iva a credito riportabile dal periodo precedente.

La versione integrale dell’articolo
Acconto Iva: i criteri di calcolo
Tratto da PlusPlus24 Fisco

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