Acconto Iva, ultimo test su fusioni e scissioni
Acconti Iva in scadenza oggi 27 dicembre da valutare attentamente in caso di operazioni straordinarie eseguite nel 2017. I contribuenti dovranno infatti tenere conto sia della tipologia di operazione realizzata sia del momento in cui ha avuto effetto. Nell’ipotesi in cui sia intervenuta una fusione, l’incorporante, o in caso di fusione propria la società risultante, subentra in tutti gli obblighi e i diritti riconducibili alla incorporata/fusa. Se l’operazione di fusione propria è avvenuta entro il periodo di liquidazione dell’imposta anteriore a quello d’effetto dell’operazione (e quindi entro il 30 novembre o, nel caso di soggetti trimestrali, 30 settembre) le società fuse, così come la risultante dalla fusione, non dovranno effettuare versamenti in acconto.
Per le prime, infatti, l’obbligo non potrà essere assolto data la loro estinzione, mentre per le seconde manca il dato storico. In caso d’incorporazione, invece, l’incorporante potrebbe essere chiamata al versamento seguendo il metodo storico con esclusiva rilevanza delle proprie risultanze, salva applicazione del metodo previsionale o di quello analitico.
Per le fusioni con effetto tra il 1° dicembre (1° ottobre per i trimestrali) e il 27 dicembre, in base alla circolare n. 52 del 1991, la società risultante deve utilizzare quale “dato storico” l’ammontare delle risultanze delle società fuse relative al 2016 e, quale “dato previsionale”, l’importo delle risultanze relative a ciascuna di esse, concernenti le sole operazioni registrate fino alla data da cui ha effetto la fusione, compensando le risultanze creditorie con quelle debitorie. Analogamente farà l’incorporante, nel caso d’incorporazione, ma tenendo conto altresì dei “dati storici” e “previsionali” relativi alla propria attività.
Infine, qualora la fusione abbia effetto tra il 28 e il 31 dicembre, ogni società dovrà autonomamente provvedere al versamento dell’acconto.
In caso di scissione parziale, la scissa è tenuta al versamento dell’acconto in base a uno dei tre metodi ammessi, mentre la beneficiaria vi provvede solo se già esistente, in base alle proprie risultanze. Diversamente, la beneficiaria nata per effetto dell’operazione non deve pagare, in quanto soggetto che inizia l’attività nell’anno, e questo anche nel caso di scissione totale (risoluzione n. 183/E/1995) con più beneficiarie. Così, nella scissione totale con una beneficiaria non preesistente con effetto entro il 30 novembre, nessun versamento è dovuto, mentre la beneficiaria preesistente è tenuta al pagamento dell’acconto assumendo, quale base di riferimento per il metodo storico, le risultanze della propria liquidazione relativa al mese di dicembre dell’anno precedente (se mensile).
In analogia a quanto affermato in relazione alla fusione, nell’ipotesi in cui la scissione totale abbia effetto tra il 1° e il 27 dicembre (1° ottobre – 27 dicembre, se trimestrale), la scissa procede al versamento tramite la beneficiaria designata o, si ritiene, direttamente prima dell’estinzione.
Se il versamento è eseguito in base al “dato storico”, dovranno essere assunte le risultanze dell’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente della società scissa, “senza che possa essere effettuata alcuna riduzione in virtù della operazione di scissione successivamente posta in essere” (risoluzione n. 183/E). Se la scissione ha effetto dal 28 dicembre la scissa è tenuta autonomamente al versamento dell’acconto assumendo le risultanze delle proprie liquidazioni periodiche.
Altro caso è quello del conferimento. Qualora la conferente continui la propria attività è tenuta al versamento in base a una delle tre modalità ammesse. Per quanto riguarda la conferitaria bisogna distinguere:
•se è “nata” nel 2017, nessun versamento è dovuto;
•se già esistente prima del 2017 potrebbe invece essere tenuta al pagamento dell’acconto.
Si ricorda invece che la trasformazione, tanto progressiva che regressiva, rappresenta semplicemente un “cambio d’abito” (non muta la partita Iva) e pertanto gli obblighi sono quelli ordinari.