Imposte

Ace in bilico sui periodi d’imposta non ordinari

immagine non disponibile

di Giorgio Gavelli

Periodi d’imposta “non ordinari” senza un coefficiente sicuro con cui calcolare il vantaggio Ace. Né l’articolo 1 del Dl 201/2011, né il decreto del 3 agosto 2017, né le istruzioni ai modelli dichiarativi chiariscono il rebus.

Non sono rare le situazioni in cui, anche in questi mesi estivi, occorre presentare dichiarazioni fuori dai termini canonici. Infatti, in caso di operazioni straordinarie o periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, la dichiarazione va presentata, in linea generale, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di effetto dell’operazione o dalla chiusura del periodo d’imposta (termine su cui non ha effetto il rinvio al 31 ottobre, come chiarito a Telefisco 2018).

Vediamo il problema per l’Ace. L’articolo 7 del Dl 50/2017 ha ridotto l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio utile ai fini Ace (modificando il comma 3 dell’articolo 1 del Dl 201/2011). In sintesi, per i periodi più recenti tale aliquota è così fissata:
• al 4% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014;
• al 4,5% per quello in corso al 31 dicembre 2015;
• al 4,75% per il 2016;
• all’1,6% per il 2017;
• all’1,5% per il 2018 e successivi.

Come si vede, la norma si occupa solo dei periodi d’imposta in corso alla fine dei vari anni, ma nulla dice su come comportarsi con i periodi d’imposta che anticipano la chiusura.

Il modello Redditi SC riporta il nuovo coefficiente dell’1,6% prestampato al rigo RS113, senza possibilità di modifica del calcolo, mentre le istruzioni specificano che in colonna 7 va indicato il rendimento nozionale che è pari all’1,6% di colonna 6.

Questo modello è usato non solo per i soggetti con il periodo d’imposta che termina il 31 dicembre 2017 (i cosiddetti “solari”), ma anche per chi dichiara redditi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017, come ad esempio il periodo 1° settembre 2017-31 agosto 2018.

Facciamo un altro esempio. Per i soggetti che, entro il prossimo 31 agosto, devono inviare la dichiarazione del periodo d’imposta 1° gennaio-30 novembre 2017 va usato Redditi 2017 SC, che riporta prestampato il coefficiente del 4,75 per cento. In automatico, pertanto, si finisce per utilizzare questo coefficiente anche per un periodo d’imposta che non era in corso al 31 dicembre 2016 e, del resto, nemmeno al 31 dicembre 2017. Stessa cosa, scalando di un anno, per il coefficiente 1,6% per un periodo d’imposta 1° gennaio-30 novembre 2018.

I modelli portano cioè a sfruttare il precedente coefficiente per più di 12 mesi, in questi ultimi anni con esiti favorevoli al contribuente (fino al 2016, tuttavia, la situazione era penalizzante). Prudentemente, in attesa dell’opinione delle Entrate, si potrebbe forzare in qualche modo la compilazione usando già il nuovo coefficiente (non previsto dalla modulistica), così da ottenere l’applicazione del coefficiente che, per lo stesso intervallo temporale, utilizzano i soggetti che hanno proseguito il periodo sino alla fine dell’anno. Anche se, per chi non lo fa, sembra potersi invocare (quanto meno) la disapplicazione delle sanzioni in base allo Statuto del contribuente, tutelando chi, in buona fede, si è conformato ai modelli dichiarativi e alle istruzioni.

GLI ESEMPI

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©