Ace e costi, deduzioni «fai-da-te» in Redditi 2017
Slalom tra le ricadute fiscali dei nuovi Oic alla ricerca di quelle di miglior favore da considerare nella dichiarazione Redditi 2017 SC. I decreti ministeriali del 3 agosto 2017, in materia di Ires e Ace, fanno salvi gli effetti sulla determinazione del reddito dell’esercizio 2016 di una applicazione delle norme fiscali anche non coerente con le disposizioni dei decreti stessi. In assenza di vincoli espressi, è consentita una scelta di quali disposizioni attuative disapplicare e quali adottare in via immediata.
Nuovi Oic e regole fiscali
L’articolo 13-bis del Dl 244/2016 disciplina le ricadute fiscali dei principi contabili Oic 2016. Per quanto attiene alla determinazione del reddito delle società Oic-adopter (diverse dalle micro-imprese), si è stabilita l’estensione del principio di derivazione rafforzata circa la valenza fiscale dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale fissati dai principi contabili. La legge fa rinvio alle disposizioni dei precedenti decreti Ias del 2009 e del 2011 solo «in quanto compatibili» e a tale proposito il Dm Oic 3 agosto 2017 ha elencato quali delle norme ivi contenute si estendono alle imprese Oic adopter. In ambito Ace, il comma 11 dell’articolo 13-bis ha demandato ad un apposito Dm (da emanare entro il 30 aprile) il compito di revisionare le regole del precedente decreto del 14 marzo 2012 al fine di coordinarne le disposizioni con i nuovi principi contabili.
Slalom tra le decorrenze
I due decreti del 3 agosto 2012 hanno, con riferimento alle disposizioni emanate in applicazione dell’articolo 13-bis, e dunque alle ricadute fiscali dei nuovi Oic, una decorrenza “variabile”. Le singole disposizioni attuative, cioè, sono da un lato immediatamente applicabili, ma possono altresì essere ignorate senza conseguenze per i contribuenti. Vengono infatti fatti salvi gli effetti di una applicazione di norme fiscali «anche non coerenti» con quelle dei decreti.
In materia di Ires, la più rilevante disposizione da considerare è quella che esclude la rilevanza, per la determinazione dell’esercizio di competenza, dei criteri di certezza e determinabilità oggettiva. Le imprese potrebbero allora dare rilevanza (e dedurre della dichiarazione 2017) a costi di competenza, che al 31 dicembre 2016, non avevano ancora i requisiti di certezza. Viceversa, la deduzione di detti costi potrebbe essere rinviata all’anno successivo (Redditi 2018), con variazione in aumento nella dichiarazione Redditi 2017, adottando una applicazione della norma (articolo 109, comma 1, del Tuir) non coerente con il Dm di agosto.
Finanziamenti soci
Questa clausola di salvaguardia non dovrebbe però consentire di applicare le regole fiscali in modo non coerente né con il Dm di agosto né con le disposizioni del Tuir. Ad esempio, con riferimento agli accantonamenti, non dovrebbe essere consentito disapplicare sia il “nuovo” articolo 9 del Dm 8 giugno 2011 (che considera accantonamenti gli oneri di esercizio in contropartita di passività di ammontare o scadenza incerti), sia il “vecchio” requisito di certezza dell’articolo 109 deducendo oneri incerti iscritti nelle voci B6 o B7.
Anche per quanto riguarda l’Ace, vale questa possibile doppia scelta (articolo 12, comma 1, del Dm). La relazione ministeriale sembrerebbe riferire la salvaguardia di comportamenti non coerenti solo ai soggetti Ias-adopter, ma questa indicazione pare il frutto di una svista, dato che le nuove regole contabili (cui si riferisce l’articolo 12) riguardano anche (e soprattutto) le società con bilanci Oic. Le società potranno, ad esempio, non ridurre per quest’anno la base Ace a fronte di imputazioni a riserva dello stralcio di spese di pubblicità (non coerenza con l’articolo 5, comma 7). Le controllate, poi, potranno considerare ancora rilevante l’incremento di patrimonio per gli interessi figurativi su finanziamenti infruttiferi e le controllanti applicare, invece (coerenza con il nuovo comma 2 dell’articolo 10), la nuova norma che non considera l’incremento del valore della partecipazione.
Oic - Dm Economia 3 agosto 2017
Ace - Dm Economia 3 agosto 2017