Ace: rendimento nozionale ridotto per gli acconti 2017
Per l'Ace, rendimento nozionale ridotto notevolmente a partire dal 2017, ma meccanismi di determinazione invariati rispetto al 2016.
Questa potrebbe essere la brevissima sintesi alla luce delle tristi vicissitudini che l'aiuto alla crescita economica ha vissuto, e ha subito da aprile a giugno di quest'anno, a seguito della pubblicazione del Dl 50 e successivamente della sua conversione in legge 96/2017.
Tutto comincia dalla legge di Bilancio per il 2017 che, con riferimento alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria, abituate a determinare l'agevolazione in commento applicando il rendimento nozionale su tutto il patrimonio netto presente alla fine dell'anno di riferimento, prevede un diverso meccanismo a partire dal 2016, meccanismo, bene subito evidenziarlo, tuttora in vigore.
Viene disposto, sostanzialmente, che per le persone fisiche, appunto, a decorrere già dal periodo d'imposta 2016, valgono le stesse regole di determinazione della variazione in aumento del capitale proprio utilizzate per le società di capitali, affiancando, però, una norma transitoria.
Visto, infatti, il passaggio netto da un «sistema» a un altro, il comma 552, dell'articolo 1, della legge 232 del 2016, dispone che, per i soggetti in commento, «a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010».
Dal 2016, quindi, gli incrementi da tenere in considerazione, sempre per i soggetti cosiddetti minori sopra richiamati, sono due: la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 (compreso l'utile) e quello al 31 dicembre 2010, nonché gli incrementi e i decrementi, come individuati per le società di capitali, intervenuti nel 2016 rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2015. Nel periodo d'imposta successivo, la prima parte di base imponibile Ace resterà invariata, mentre la seconda vedrà il confronto fra gli incrementi e i decrementi, come individuati per le società di capitali, intervenuti nel 2016 e nel 2017 rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2015, e così via per i periodi d'imposta successivi.
La confusione sorta all'indomani della pubblicazione del Dl 50 deriva dal fatto che, in un primo momento, per tutti i soggetti coinvolti nell'agevolazione era stato previsto, a decorrere dal 2017, un meccanismo definito come quello del «quinquennio mobile» che avrebbe voluto, sostanzialmente, il confronto fra il patrimonio netto alla fine di ogni esercizio, tenuto conto degli incrementi e dei decrementi stabiliti dalla legge, e quello del quinto esercizio precedente ossia, partendo dal 2017, con il patrimonio netto al 31 dicembre 2012. In base a tali nuove disposizioni, tutti i soggetti coinvolti dalla agevolazione Ace, al fine di determinare gli acconti per il 2017, avrebbero dovuto già tenere in considerazione la nuova norma.
In sede di conversione del decreto nella legge 96, è stato completamente abrogato tale meccanismo, passando, invece, a una drastica riduzione del rendimento nozionale. Infatti, per il 2016 tale rendimento è del 4,75%, nel 2017 passa all'1,6% per poi attestarsi, dal 2018 in poi, all'1,5%. Anche in tale caso la determinazione degli acconti per il 2017 va effettuata tenendo conto del nuovo e ridotto rendimento nozionale.
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