Imposte

Acquisti di carburante, così l’applicazione dello split payment

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di Michele Brusaterra


Per la cessione di carburante per autotrazione a soggetti «split payment», è necessario applicare la scissione dei pagamenti con evidenti problemi pratici. A fronte di ogni singolo pagamento tracciato del rifornimento, il cessionario deve, quindi, pagare al cedente solo l’imponibile provvedendo al versamento dell’imposta direttamente all’Erario.

L’applicazione pratica pare assai problematica e diviene quasi impossibile ove il rifornimento di carburante avvenga mediante distributori automatici.

Ma andiamo con ordine. Dal primo gennaio 2019 è scattato l’obbligo massivo di emissione della fattura elettronica, che coinvolge anche gli impianti di distribuzione di carburanti che cedono carburanti per autotrazione a soggetti passivi d’imposta ai fini Iva, che agiscono come tali.

Non essendovi nessuna deroga, agli acquisti di carburanti va applicata anche la scissione dei pagamenti, qualora il cessionario sia un soggetto che rientra in tale regime.

Alla luce di ciò, al momento di effettuazione del pagamento del corrispettivo per l’acquisto di carburante per autotrazione, che deve essere «certificato», come già detto, da fattura elettronica, il cessionario deve pagare solo l’imponibile al distributore di carburante, suo fornitore, e versare l’imposta direttamente all’Erario.

L’applicazione dello split payment, però, appare, come in effetti è, di difficile applicazione pratica. Si pensi al rifornimento effettuato per un veicolo di una impresa soggetta a scissione dei pagamenti. Il cessionario, al momento del pagamento del rifornimento, dovrebbe innanzitutto far presente tale situazione al distributore di carburante che, in realtà, dovrebbe egli stesso verificare, per sicurezza, attraverso la partita Iva, nelle liste dei soggetti «split» all’interno dell’indice della pubblica amministrazione ovvero all’interno degli appositi elenchi messi a disposizione del Mef, la presenza o meno del cessionario.

Appurato che il cessionario è un soggetto «split», il cedente deve riscuotere dal cliente solo l’imponibile e non l’imposta che deve essere memorizzata e versata direttamente all’Erario da parte del cessionario. Si supponga quindi, volendo esemplificare il fatto in termini numerici, il rifornimento di euro 90 a un veicolo di una società soggetta a scissione dei pagamenti. Il distributore deve scorporare l’imposta, pari, nell’esempio, a euro 16,23, non riscuoterla dal cessionario che deve versarla direttamente all’Erario, e provvedere a riscuotere, attraverso mezzi tracciati (bancomat, carta di credito ecc), pena la mancanza di detrazione e deduzione per il cessionario, solo l’imponibile. Il cessionario, una volta ricevuta la fattura elettronica, deve versare, come già detto, l’imposta direttamente all’Erario.

Tale complicazione viene ancor più accentuata se si pensa al rifornimento presso distributori automatici: in questo caso è stata confermata la necessità di emissione della fattura elettronica e quindi di applicazione dello split. Ma in questo caso come si fa a pagare solo l’imponibile?

Si ritiene che il problema vada risolto a breve, tenendo in considerazione che il comma 3, dell’articolo 6 dello «Statuto dei diritti del contribuente» stabilisce che «L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire … che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli».

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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