Acquisto della nuda proprietà senza detrazione Iva
L’Iva sulla nuda proprietà per l’impresa non è detraibile a meno che non si tratti di un bene merce. È quanto affermato dalla sentenza 30807/2017 della Cassazione , che ha accolto il ricorso delle Entrate nei confronti di una Srl.
Il caso
L’agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’Iva in relazione all’acquisto di un immobile da parte di una Srl, esercente attività di gestione di villaggi turistici e strutture analoghe, perché ritenuta indebitamente rimborsata trattandosi di acquisto della sola nuda proprietà del bene; per l’agenzia delle Entrate, l’Iva relativa all’acquisto non poteva essere ricondotta all’attività di impresa ed era, quindi, indetraibile. I giudici di secondo grado, riformando la sentenza della Ctp, avevano ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento sul presupposto che, ai fini del rimborso dell’Iva, non fosse richiesto il requisito della disponibilità del bene. Contro la sentenza sfavorevole l’agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione.
La decisione
I giudici di legittimità nel ricostruire la normativa contenuta nel Dpr 633/1972, con riferimento alla detraibilità dell’Iva, evidenziano che è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, l’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo, o a lui addebitata, a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
I giudici di legittimità osservano che secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità è necessario che affinché il bene possa dar diritto alla detraibilità è necessario che sia strumentale, ovvero che sia utilizzato nel ciclo produttivo, e che soddisfi il requisito dell’ammortizzabilità, ossia che si tratti di bene durevole, la cui vita non si esaurisca nell’arco di un esercizio.
Nel caso in esame, evidenziano i giudici di legittimità, la questione riguarda il trasferimento della nuda proprietà che non si accompagna ad un diritto reale di godimento poiché tutte le facoltà e i connessi poteri sono di competenza dell’usufruttuario.
Le conclusioni
La Cassazione, nell’esaminare le motivazioni del ricorso delle Entrate rileva che, se non si tratta di acquisto di un bene merce, non sussiste, in capo al nudo proprietario, la possibilità giuridica di utilizzare il bene in funzione degli scopi dell’impresa poiché sono assenti tutti i poteri di disposizione e gestione del bene.
In conclusione, nell’accogliere il ricorso dell’agenzia delle Entrate, la Suprema corte afferma il principio che l’acquisto della sola nuda proprietà di un immobile, che non venga in rilievo come bene- merce, non è suscettibile di generare un’imposta rimborsabile o detraibile per carenza della possibilità giuridica di destinare il bene in funzione degli scopi dell’impresa.
Cassazione, sentenza 30807/2017