Imposte

Acquisto partecipazioni con doppia chance per gli oneri accessori

Regimi fiscali e di bilancio per l’iscrizione di prestazioni consulenziali

di Alessandro Galimberti

Profili contabili e fiscali a regime complesso per le operazioni di acquisto di partecipazioni e il relativo appostamento degli oneri accessori («costi di transazione»). Come trattare i costi relativi alle due diligence su società target ( criticità legali e fiscali), alla predisposizione dei contratti e alla provvigione agli intermediari, è il caso esposto nell’ultimo paper del Think tank di Deloitte.

Sotto il profilo contabile nelle partecipazioni non qualificate la valutazione segue il criterio fair value to profit or loss con l’attribuzione diretta al conto economico dell’esercizio di sostenimento; con la facoltà di optare per la presentazione delle variazioni successive dei fair value nelle altre componenti di conto economico complessivo. In questo caso la capitalizzazione dei costi di transazione si fa al momento dell’acquisto e l’eventuale storno al patrimonio alla prima valutazione.

Per le partecipazioni qualificate, invece, nel consolidato i costi accessori sono da addebitare (Ifrs 3) a conto economico nello stesso esercizio del sostenimento, perchè non sono considerati come parte dello scambio effettivo tra acquirente e venditore ma sono piuttosto il corrispettivo pagato a soggetti terzi per prestazioni di servizi.

Nel bilancio separato dei soggetti Ias adopter, sono tre le opzioni alternative: valutazioni al costo, fair value ex Irfs 9, o metodo del patrimonio netto. Per le partecipazioni valutate al costo e con il metodo del patrimonio netto non ci sono disposizioni specifiche e quindi si percorre la via interpretativa. Prima ipotesi, la capitalizzazione (come da Ifrs 9, prassi prevalente) oppure la imputazione diretta al conto economico. A livello nazionale l’Oic 21 “Partecipazioni” - come da codice civile - prevede la capitalizzazione degli oneri accessori nel valore delle partecipazioni, con inclusione di costi delle consulenze e degli studi di convenienza. Dubbi però restano sui costi accessori di cui non c’è certezza di recupero.

Quanto ai profili fiscali, la determinazione dell’imponibile deve essere improntata alla prevalenza della sostanza sulla forma sia a fini Ires (principio di “derivazione rafforzata”) sia a fini Irap (principio di “presa diretta” del decreto legislativo 446/1997).

Se resta fuori di dubbio l’applicazione della “derivazione rafforzata” per la partecipazione (articolo 3 c. 3 del Dm 48/2009), meno automatico dedurre se la magnitudo della norma attragga anche le operazioni accessorie. Ma secondo il caso Deloitte la differente operazione “accessoria” relativa alla rilevazione dei costi di transazione deve assumere - autonomamente - valenza fiscale, riconoscendo ai fini Ires i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.

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