Contabilità

Acquisto partecipazioni, per la Pa è obbligatoria la motivazione analitica

di Angelo Busani

Le procedure da svolgere nel caso in cui un ente della Pa intenda acquisire o alienare partecipazioni al capitale di una società sono analizzate e commentate, al cospetto del Dlgs 175/2016(testo unico delle società a partecipazione pubblica) in uno studio del Consiglio nazionale del notariato (identificato con il numero 229-2017) appena divulgato. (LEGGI LA SCHEDA DI SINTESI) Nello studio si delinea anzitutto il perimetro delle attività che, dando luogo all’acquisizione di una partecipazione al capitale di una società, sono soggette (ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 175/2016):

•all’obbligo di motivazione analitica;

•alla trasmissione della delibera così motivata alla Corte dei conti e all’Antitrust.

Tali attività sono dunque: la costituzione della società, l’aumento di capitale, la modifica dell’oggetto sociale che consenta un cambiamento significativo dell’attività della società, il trasferimento della sede sociale all’estero, la revoca dello stato di liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, l’acquisto di partecipazioni sociali.

Si tratta di atti relativi a società non quotate, in quanto le prescrizioni in esame si applicano alle società quotate solo se la legge espressamente lo preveda (articolo 1, comma 5,Dlgs 175/2016). Al riguardo, l’unica previsione esplicita contenuta nel Dlgs 175/2016 relativamente alle società quotate è quella di cui all’articolo 8, comma 3, Dlgs 175/2016, il quale stabilisce che l’acquisto di partecipazioni in società già esistenti, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, si applicano anche con riferimento alle partecipazioni in società quotate «unicamente nei casi in cui l’operazione comporti l’acquisto della qualità di socio».

È, quindi, soggetto all’obbligo di motivazione analitica (nonché alla trasmissione della deliberazione così motivata) l’acquisto di una partecipazione, anche mediante aumento di capitale o altre operazioni straordinarie, in società quotate di cui la Pa non faccia parte, mentre restano esclusi dall’obbligo della motivazione analitica gli acquisti di partecipazioni e gli aumenti di capitale delle società quotate di cui la Pa risulti già socia alla data di entrata in vigore del Dlgs 172/2016 ( 23 settembre 2016).

Quanto poi all’obbligo di motivazione analitica della deliberazione con la quale la Pa decide di assumere una partecipazione al capitale di una società, ciò significa anzitutto che la deliberazione deve incentrarsi sulla strumentalità dell’operazione da compiere per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.

Inoltre, è necessario argomentare sul punto che l’investimento realizzato per la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione sociale sia conveniente in termini economici e che, quindi, sia volto a realizzare un risparmio di spesa. Al criterio della convenienza economica si aggiunge quello della sostenibilità finanziaria, la quale può essere garantita tanto dalla disponibilità, in capo alla Pa, delle risorse finanziarie necessarie per realizzare l’investimento, quanto dalla possibilità che la titolarità della partecipazione sociale consenta, sulla base di un piano economico e finanziario agevolmente verificabile, di coprire con i ricavi i propri costi di acquisto, senza che, a tal fine, siano necessari ulteriori esborsi da parte dei soci.

L’onere di motivazione analitica impone anche l’attestazione della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, il che significa che la sottoscrizione, l’acquisto e la cessione di partecipazioni sociali dovranno avvenire nel rispetto non soltanto della legislazione interna, ma anche della normativa e giurisprudenza Ue, in particolare con riferimento a quella in tema di divieto di aiuti alle imprese che possano alterare la concorrenza.

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