Acquisto di quote, gli indennizzi non sono sopravvenienze attive
Le somme legate a passività determinabili solo ex post sono rettifiche del prezzo
Le somme che l’acquirente di partecipazioni sociali ottiene a fronte del verificarsi di passività – non determinabili in maniera precisa al momento della stipula del contratto di compravendita ma previste in specifiche clausole di indennizzo – non costituiscono sopravvenienze attive (in base all’articolo 88, comma 3, lettera a, del Tuir): si tratta, piuttosto, di una rettifica patrimoniale del costo di acquisto. La risposta a interpello n. 956-2412/2021 della direzione centrale delle Entrate è condivisibile (almeno sotto l’aspetto della disciplina delle imposte dirette) e, per quanto diretta a un soggetto Ias adopter, è applicabile anche ai soggetti che adottano i principi nazionali, e anche per il venditore. La risposta è di segno opposto alla conclusione cui arrivò la Cassazione 17011/2020, in un caso per certi aspetti simile.
Nell’ambito dell’acquisto della totalità delle azioni della holding di un gruppo industriale italiano, l’acquirente (società di capitali appositamente costituita) e i venditori hanno sottoscritto un contratto contenente – come accade abitualmente – alcune clausole di garanzia, con la previsione del pagamento di indennizzi al verificarsi di determinate passività incidenti sul valore della partecipazione. A distanza di oltre un anno, l’acquirente ottiene il riconoscimento di indennizzi legati ad accertamenti fiscali e contenziosi legali riguardanti periodi anteriori alla compravendita, i quali (secondo quanto previsto dall’Ifrs 3) vengono iscritti a conto economico come “proventi diversi”.
La direzione concorda con l’istante che gli importi non costituiscono sopravvenienze attive, ma una riduzione del costo di acquisto originario della partecipazione, senza, quindi, immediati riflessi economici e reddituali (risoluzione 184/E/2009). In effetti, tali riflessi si produrranno, ex articolo 110, comma 1, del Tuir, nel calcolo della plus/minusvalenza realizzata in occasione del successivo trasferimento della partecipazione da parte dell’odierno acquirente. Peraltro, nella risposta, la direzione cita la sentenza 16963/2014 della Cassazione, secondo la quale le clausole volte a «tenere indenne l’acquirente dal rischio connesso al verificarsi, successivamente alla conclusione del contratto, di perdite o di sopravvenienze passive della società hanno ad oggetto obbligazioni accessorie al trasferimento del diritto oggetto del contratto, che sono volte a garantire l’esito economico dell’operazione».
Non è di ostacolo a questa conclusione il trattamento contabile, in quanto l’articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto 48/2009 esclude dalla derivazione rafforzata le operazioni aventi ad oggetto il trasferimento dei titoli partecipativi, anche immobilizzati, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio (si veda anche la Relazione allegata al decreto).
La conclusione è applicabile anche ai soggetti Oic, ovviamente dopo aver esaminato le clausole contrattuale stabilite dalle parti.
La risposta è utile anche per il cedente, visto che, trattandosi di rettifica del prezzo inizialmente fissato, l’indennizzo ridurrà il componente reddituale originario, presumibilmente una plusvalenza o minusvalenza da valutare ai fini dell’applicazione del regime Pex (cedente impresa) o del capital gain (persona fisica).
Ai fini Irap, invece, la risposta della direzione si discosta dalle precedenti considerazioni, per “adagiarsi” sul principio di presa diretta dal conto economico, da cui conseguirebbe l’imponibilità ai fini del tributo regionale di questi indennizzi. Questa conclusione, oltre a porsi in contrasto con il principio di correlazione più volte richiamato dalla stessa Agenzia, crea discriminazioni tra situazioni simili (differenziate esclusivamente dall’approccio contabile) e, soprattutto, distorce la natura delle somme in questione, in quanto, trattandosi di rettifica del corrispettivo originario (alla stessa stregua di una parziale restituzione del prezzo), non possono costituire base imponibile nel calcolo del valore della produzione.