Ad ampio spettro il ritorno dagli Ias alle regole del Codice civile
Il principio contabile, relativo al passaggio principi nazionali, diffuso dall’Oic in bozza per la consultazione sino al 15 ottobre consente di fare alcune considerazioni.
Il documento si applica a bilanci di esercizio e consolidati delle imprese che in passato hanno già applicato i principi contabili nazionali ma anche di quelle che li applicano per la prima volta (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 luglio). Il principio contabile non elenca in dettaglio le ipotesi di ritorno al Codice civile: nelle motivazioni è precisato che l’Oic ha modulato il principio come uno strumento utile per tutte le imprese che passano ai principi contabili nazionali a prescindere dal set di regole contabili precedentemente applicato.
Anche se la maggior parte dei casi di passaggio ai principi contabili nazionali dovrebbe interessare imprese che in precedenza applicavano gli Ias/Ifrs, non possono essere esclusi altri casi differenti: pertanto, un approccio generalizzato è considerato preferibile.
Le ipotesi sul tappeto
Sul piano operativo, oltre alla situazione del ritorno dagli Ias/Ifrs, altre ipotesi potrebbero riguardare il ritorno da specifiche normative di settore.
Con riferimento all’abbandono dei principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) si possono ipotizzare alcune situazioni.
La prima è quella delle imprese che hanno scelto volontariamente, senza esserne obbligate, di utilizzare gli Ias e che si sono accorte di non avere un’adeguata struttura per gestire un corpo di norme a volte piuttosto complesso. Gli Ias, infatti, richiedono un’adeguata struttura amministrativa, ma anche l’adeguamento di altre strutture dell’impresa, anche decisionali: per esempio, contratti di vendita che prima erano redatti in un certo modo, devono tenere conto della diversa impostazione dei principi internazionali.
Altra situazione comprende le imprese che erano obbligate al passaggio agli Ias, ma che ora non ne hanno più l’obbligo. Per esempio, società che erano quotate e che ora non lo sono più.
Le società di gruppi quotati
Altra ipotesi è quella delle società che facevano parte di gruppi quotati e ora non ne fanno più parte e, situazione ancora più delicata, potrebbero essere incorporate per fusione in società che redigono il bilancio in base alle regole del Codice civile. Ancora, si può citare il caso di imprese che, per svariate ragioni, sono ora nella situazione di poter redigere il bilancio in forma abbreviata in base alle regole dell’articolo 2435-bis del Codice civile che sono escluse, per previsione legislativa, dall’adozione degli Ias.
Infine non si può escludere la situazione di alcune imprese che potrebbero avere utilizzato gli Ias senza averne diritto.
Il decreto 38/05
Tra l’altro, non si deve dimenticare la scelta del legislatore del decreto 38/05 che ha esteso l’applicazione degli Ias/Ifrs al bilancio di esercizio delle imprese quotate e delle banche (facoltà concessa dalla Ue) oltre che al bilancio consolidato (obbligo Ue).
Questa scelta ha evitato la redazione di bilanci redatti con principi diversi: quelli di esercizio in base al Codice civile e quelli consolidati in base agli Ias/Ifrs, con la necessità di un raccordo non sempre facile, e con la conseguente difficile interpretazione da parte dei destinatari. Tuttavia, questo ha comportato importanti riflessi fiscali, dal momento che per il fisco rileva il bilancio di esercizio, con effetti a volte complessi nella gestione della fiscalità.