Controlli e liti

Adeguata verifica e segnalazioni più incisive

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di Valerio Vallefuoco

La riforma della normativa antiriciclaggio, nel riproporre la collaborazione attiva dei soggetti obbligati, ha in parte modificato la disciplina dei singoli adempimenti. I principali, per i professionisti, restano legati all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei dati e alla segnalazione delle operazioni sospette. Cancellato, invece, l'obbligo di tenuta del registro dei clienti. L’esecuzione dell’adeguata verifica ( Adv) di fatto, si traduce nell’identificazione del cliente, dell’eventuale esecutore ( ossia del delegato ad operare in nome e per conto del cliente) e dell’eventuale titolare effettivo (cioè la persona fisica nel cui interesse il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita), nella verifica dell’identità, nell’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o prestazione professionale e nel controllo costante del rapporto continuativo o prestazione professionale.

Mentre nel sistema previgente il professionista aveva l’obbligo di adeguata verifica solo sui mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro, ovvero nei casi in cui l’operazione era di valore indeterminato o non determinabile, le nuove norme ampliano l’ambito stabilendo che si deve procedere alla adeguata verifica «in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale», a prescindere da ogni riferimento al valore. Nel caso di operazioni occasionali, l’obbligo di adeguata verifica scatta non solo alla soglia dei 15.000 euro ( come in precedenza), ma anche per il trasferimento superiore a 1.000 euro. L’adeguata verifica dovrà applicarsi sempre se c’è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o quando vi siano dubbi sulla veridicità di dati ottenuti ai fini dell’obbligo di identificazione. Ridimensionato anche l’obbligo di conservazione dei dati che, in conformità alla IV Direttiva, è ora sganciato da specifici adempimenti di registrazione. Tale obbligo sarà assolto se i dati acquisiti in sede di adeguata verifica, le scritture e le registrazioni inerenti le singole operazioni vengano conservati in modo tale da evitare qualsiasi perdita garantendo però l’accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità che svolgono le indagini, la tempestiva acquisizione da parte del professionista con indicazione della data di acquisizione, l’integrità e la non alterabilità dei dati anche successivamente all’acquisizione, la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati stessi. I dati debbono essere conservati per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale. La novità per la Sos è nel termine per l’invio, ora prima del compimento dell’operazione. Notai e avvocati sono obbligati alla normativa antiriciclaggio solo quando compiono operazioni finanziarie o immobiliari e assistono i clienti in operazioni di trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività economiche; di gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; di apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; di organizzazione per costituzione, gestione o amministrazione di società; e di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

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