Controlli e liti

Adempimento spontaneo per i redditi oltreconfine dei residenti in Italia

La mancata dchiarazione rilevata grazie allo scambio di informazioni con l’estero

di Alessandro Germani

Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 0439255 del 29 novembre riguarda la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani.

La legge di stabilità 2015 (commi 634-636) prevede la comunicazione fra contribuente e amministrazione finanziaria, anche in forma preventiva di dati reddituali, detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. Il provvedimento chiarisce che l’agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni nonché i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del Dpr 600/73. In base alle informazioni ricevute il contribuente è in grado di valutarne la correttezza e nel caso di giustificare le anomalie. Al riguardo la comunicazione contiene le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome del contribuente; numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta; codice atto; descrizione della tipologia di anomalia riscontrata; indicazioni circa la possibilità per il destinatario di verificare i dati che lo riguardano, accedendo alla sezione «l’Agenzia scrive» del proprio cassetto fiscale; istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso; invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’agenzia delle Entrate; modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione provinciale competente, mediante pec o e-mail.

La comunicazione perviene tramite pec o posta. Il contribuente può richiedere informazioni, segnalare fatti ed elementi oppure regolarizzare la propria posizione mediante una dichiarazione integrativa avvalendosi del ravvedimento operoso per le sanzioni dovute. Gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza. Nelle motivazioni del provvedimento viene disposto l’invio delle comunicazioni afferenti le suddette anomalie fra i dati ricevuti e quelli dichiarati dal contribuente.

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