Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 0439255 del 29 novembre riguarda la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani.

La legge di stabilità 2015 (commi 634-636) prevede la comunicazione fra contribuente e amministrazione finanziaria, anche in forma preventiva di dati reddituali, detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. Il provvedimento chiarisce che l’agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni nonché i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del Dpr 600/73. In base alle informazioni ricevute il contribuente è in grado di valutarne la correttezza e nel caso di giustificare le anomalie. Al riguardo la comunicazione contiene le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome del contribuente; numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta; codice atto; descrizione della tipologia di anomalia riscontrata; indicazioni circa la possibilità per il destinatario di verificare i dati che lo riguardano, accedendo alla sezione «l’Agenzia scrive» del proprio cassetto fiscale; istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso; invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’agenzia delle Entrate; modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione provinciale competente, mediante pec o e-mail.

La comunicazione perviene tramite pec o posta. Il contribuente può richiedere informazioni, segnalare fatti ed elementi oppure regolarizzare la propria posizione mediante una dichiarazione integrativa avvalendosi del ravvedimento operoso per le sanzioni dovute. Gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza. Nelle motivazioni del provvedimento viene disposto l’invio delle comunicazioni afferenti le suddette anomalie fra i dati ricevuti e quelli dichiarati dal contribuente.

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