La sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione da parte del contribuente e dell’Ufficio, cui non è seguito il successivo pagamento, non consente più l’impugnazione dell’avviso di accertamento originariamente notificato a nulla rilevando che la norma per il perfezionamento dell’atto adesivo faccia specifico riferimento al pagamento della somma dovuta o della prima rata.
A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26618 depositata il 14 ottobre.
I fatti e il ricorso
Una contribuente, ...

