Adesione definitiva anche senza pagamento
Per la Cassazione la sottoscrizione dell’atto non consente più l’impugnazione dell’avviso di accertamento originariamente notificato
La sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione da parte del contribuente e dell’Ufficio, cui non è seguito il successivo pagamento, non consente più l’impugnazione dell’avviso di accertamento originariamente notificato a nulla rilevando che la norma per il perfezionamento dell’atto adesivo faccia specifico riferimento al pagamento della somma dovuta o della prima rata.
A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26618 depositata il 14 ottobre.
I fatti e il ricorso
Una contribuente, ...