Adempimenti

Adesione al gruppo Iva ai nastri di partenza: opzioni entro il 15 novembre

Michele Brusaterra

Va presentata entro il 15 novembre la dichiarazione per l’opzione per il gruppo Iva - il cui modello è stato approvato con provvedimento del 19 settembre scorso - che scatterà dal 1° gennaio 2019.

Le istruzioni
Per poter accedere al gruppo Iva va esercitata l’apposita opzione, una volta, però, appurata l’esistenza dei vincoli finanziario, economico e organizzativo che legano i soggetti, e tenuto conto che vige il principio “all in, all out”, nel senso che tutti i soggetti tra cui sono presenti i vincoli appena citati, devono partecipare al gruppo, non essendo possibile scegliere se aderire o meno allo stesso, a meno che non venga presentato apposito interpello per escludere determinati soggetti dal gruppo stesso. L’interpello può essere presentato anche preventivamente alla sua costituzione.

Attenzione al calendario
Da un punto di vista temporale, mentre a regime è possibile esercitare l’opzione per il gruppo Iva, attraverso l’apposita dichiarazione di recente approvata, inviandola in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 30 settembre di ogni anno, se si vuole far partire il gruppo dall’anno successivo, ovvero dal 01 ottobre al 31 dicembre, se si vuol far partire il gruppo dal secondo anno successivo; per il solo anno 2018, il decreto attuativo del 06 aprile di quest’anno, ha fatto slittare il primo termine al 15 novembre 2018.

Il modello di adesione
L’opzione, ma anche la revoca, vanno esercitate, come si diceva, attraverso una apposita dichiarazione che è stata approvata attraverso il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 19 settembre scorso. Il modello è composto, a parte l’informativa sui dati personali, da due pagine: la prima in cui va indicato il tipo di dichiarazione, ossia se si tratta dell’opzione per il gruppo Iva, dell’opzione per la contabilità separata o per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, di cui agli articoli 36 e 36-bis del Dpr 633 del 1972, opzione peraltro esercitabile, questa, fino al 31 dicembre di ogni anno con effetto dall’anno successivo, dell’opzione per l’inclusione o l’esclusione del singolo partecipante, dell’opzione per il subentro di un nuovo rappresentante, della comunicazione della variazione dei dati ovvero di revoca o cessazione del gruppo. Sempre nella prima pagina si devono indicare anche la denominazione del gruppo Iva e la partita Iva del soggetto, del gruppo, che funge da rappresentante.

Il rappresentante
A tale proposito si ricorda che il rappresentante è quel soggetto che, come dispone il secondo comma dell’articolo 70-septies del Dpr 633/72, esercita il controllo di diritto sugli altri partecipanti al gruppo. Se tale soggetto non può esercitare l’opzione per la mancanza di una o più delle condizioni stabilite dalla norma, allora a fungere da rappresentante deve essere il soggetto partecipante al gruppo che risulta avere il volume d’affari o l’ammontare di ricavi più elevato, nel periodo precedente alla costituzione del gruppo stesso.
La seconda pagina della dichiarazione si divide in due sottosezioni: nella sezione “A” va indicata la sola partita Iva del singolo soggetto partecipante al gruppo e nel caso di esclusione od inclusione in presenza già del gruppo Iva, oltre alla indicazione della data in cui si verifica tale evento, va indicato un codice che ne evidenzia la causa. Nella sezione “B”, invece, va indicata l’attività o le attività svolte dal singolo soggetto partecipante al gruppo, barrando la casella “A” in caso di prima opzione o di inizio di una nuova attività o per integrare le opzioni contabili, ovvero la casella “C” in caso di cessazione di una delle attività precedentemente svolta.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©